Premessa
La circolare traccia le linee generali e spiega le regole specifiche per i forfetari e per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA), con una particolare attenzione alla platea dei soggetti coinvolti, dei benefici, condizioni, modalità e tempi per aderire, fino alle cause di cessazione e di decadenza.
Condizioni ostative
L'ambito soggettivo è costituito da coloro che sono tenuti all'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o da coloro che aderiscono al Regime dei forfetari per i quali non si verificano le condizioni ostative previste dalla norma (D.Lgs. n. 13/2024) che sono:
- presenza, di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o a debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione (accesso consentito se all'adesione i predetti debiti residui non superano la soglia di 5.000 euro ovvero i debiti sono oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione;
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, dall'art. 2621, c.c., nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1 c.p., commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.
Vengono previste ulteriori condizioni ostative per i soli contribuenti ISA:
- aver conseguito, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, redditi in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
- aver aderito, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'art. 1, c. da 54 a 89, Legge forfetari (condizione prevista per i soli contribuenti ISA);
- società o gli Enti interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, ovvero, nel caso di società o associazioni di cui all'art. 5, TUIR, non essere state interessate da modifiche della compagine sociale.
Base imponibile
La proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio - ad eccezione dei soggetti in regime forfettario, per i quali, in via sperimentale, l'adesione al Cpb rileva per il solo anno 2024 - il reddito d'impresa e di lavoro autonomo e (solo per i soggetti ISA) la base imponibile IRAP.
Resta invece esclusa dal CPB l'IVA, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.
I redditi da lavoro autonomo oggetto di concordato non tengono conto dei valori relativi a:
a) plusvalenze e minusvalenze;
b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'art. 5, TUIR;
c) ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale di cui al c. 1-quater del citato art. 54.
I redditi d'impresa oggetto di concordato non considerano i valori relativi a:
a) plusvalenze e sopravvenienze attive;
b) minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti;
c) gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti “trasparenti” o in un GEIE o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed Enti di cui all'art. 73, c. 1, TUIR.
Per quanto riguarda l'IRAP, invece, l'oggetto del concordato è il valore della produzione netta senza considerare le componenti già individuate per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.
Modalità e termini di adesione alla proposta di Concordato
L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di Cpb e il contribuente può:
- inserire i dati necessari;
- calcolare la proposta di Concordato;
- accettare la proposta entro il 31 ottobre.
Il termine previsto per aderire al Cpb, per il solo 2024, è il 31 ottobre, in deroga al termine ordinario del 31 luglio.
I contribuenti forfetari possono compilare il Quadro LM del Modello direttamente tramite il servizio “RedditiOnline” oppure tramite l'applicativo della dichiarazione precompilata per definire il proprio reddito 2024 e valutare se aderire all'istituto.
Cause di cessazione del Cpb
Il Cpb cessa nei seguenti casi:
- cessazione o modifica dell'attività (per tutti i contribuenti che possono applicare il Cpb);
- presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato (per tutti i contribuenti che possono applicare il Cpb).
- adesione al regime forfetario di cui all'art. 1, c. da 54 a 89, Legge forfetari (per i soli contribuenti ISA);
- operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o Enti, ovvero, modifiche della compagine sociale da parte di società o associazioni di cui all'art. 5, TUIR (per i soli contribuenti ISA);
- dichiarazione di ricavi di cui all'art. 85, c. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) o compensi di cui all'art. 54, c. 1, TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal Decreto di approvazione o revisione dei relativi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale maggiorato del 50% (per i soli contribuenti ISA);
- superamento del limite dei ricavi o compensi di cui all'art. 1, c. 71, secondo periodo, Legge forfetari maggiorato del 50% (per i soli contribuenti che applicano il regime forfetario).
In presenza di circostanze eccezionali (eventi calamitosi, eventi di natura straordinaria), individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che determinano minori redditi o minori valori della produzione netta, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.
Effetti derivanti dall'adesione al Cpb
Nei confronti di tutti coloro che aderiscano al Cpb, non possono essere effettuati gli accertamenti di cui all'art. 39, DPR n. 600/1973, salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione Finanziaria non ricorrano cause di decadenza dal Cpb e sono riconosciuti tutti i benefici premiali propri di tale strumento di compliance, come elencati dal Decreto ISA:
a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30, L. 23 dicembre 1994, n. 724;
d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, primo c., lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73 e art. 54 DPR n. 633/72;
e) l'anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo e dell'IVA;
f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Determinazione degli acconti
Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:
a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 Decreto Cpb;
b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'art. 17 Decreto Cpb;
c) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso (cosiddetto metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
La disposizione prevede quindi che le maggiorazioni dovute da chi adotta il cosiddetto metodo storico, sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.
Regime opzionale d'imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato
Il nuovo regime di tassazione sostitutiva prevede che, per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle Entrate possono assoggettare a un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, al netto delle poste straordinarie secondo la seguente gradazione:
Punteggio ISA ottenuto nel p.i. 2023
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Aliquota applicabile sulla parte eccedente
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Pari o superiore a 8
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10%
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Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8
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12%
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Inferiore a 6
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15%
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Fonte: Circ. AE 17 settembre 2024 n. 18/E