lunedì 16/09/2024 • 12:45
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 16 settembre 2024 n. 184, ha chiarito che ai premi erogati dall'Università dopo il conseguimento di un master si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 25%.
redazione Memento
Con la risposta n. 184 del 16 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i premi erogati dall'Università dopo il conseguimento di un master non risultano finalizzati alla frequenza del corso, in quanto perseguono la finalità di premiare e valorizzare gli studenti risultati più meritevoli dopo la conclusione del percorso formativo. Tali premi non producono, quindi redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (art. 50 c. 1 lett. c DPR 917/86), ma sono riconducibili ai redditi diversi di cui all'art. 67 c. 1 lett. d DPR 917/86, in quanto attribuiti in riconoscimento di particolari ''meriti artistici, scientifici o sociali'', trattandosi di elargizioni assegnate per premiare e valorizzare gli studenti più meritevoli. Non rileva la circostanza che non sia prevista la presentazione di un lavoro (quali, ad esempio tesi, opera progettuale, elaborato) oggetto di valutazione da parte di un'apposita commissione, ma una verifica oggettiva dei requisiti stabiliti dall'avviso di selezione (nel caso di specie sostanzialmente il voto finale del Master).
Per questi motivi, l'AE ha chiarito che, nella fattispecie prospettata, alle somme che l'Università ha erogato a titolo di premio all'Istante, riconducibile ai redditi diversi, deve applicarsi la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 25% prevista dall'art. 30 c. 2 DPR 600/73.
Si ricorda che ai sensi del citato art. 67 c. 1 lett. d DPR 917/86 costituiscono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali. Tali redditi costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
Ai premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti o comitati di beneficenza si applica l'aliquota del 10%; ai premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe si applica l'aliquota del 20%; ai premi conseguiti in ogni altro caso si applica l'aliquota del 25% (art. 30 c. 2 DPR 600/73).
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