venerdì 13/09/2024 • 12:01
L'INPS, con Mess. 12 settembre 2024 n. 3013, fornisce le istruzioni per il pagamento dei contributi agevolati che spettano ai datori di lavoro agricoli operanti nelle zone agricole colpite dall'alluvione del 2023. Il pagamento della contribuzione già tariffata nel I° trimestre 2024 (che scade il 16 settembre 2024) potrà essere effettuato fino al 16 dicembre 2024.
redazione Memento
Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (art. 2, c. 1, DL 63/2024 conv. in L. 101/2024), i datori di lavoro agricoli operanti nelle zone agricole colpite dall'alluvione del 2023 (All. 1 DL 61/2023 conv. in L. 100/2023) beneficiano di specifiche agevolazioni contributive (art. 9, c. 5, 5-bis e 5-ter, L. 67/88), con riferimento ai premi e contributi dovuti per il proprio personale dipendente, nella misura prevista per gli assunti in zone svantaggiate (art. 01, c. 2 lett. b), DL 2/2006 conv. in L. 81/2006).
L'avvenuta tariffazione relativa al I° trimestre 2024 non ha tuttavia tenuto conto delle riduzioni contributive previste.
Pertanto, al fine di escludere da parte dei datori di lavoro potenzialmente interessati un adempimento eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, il pagamento della contribuzione previdenziale già tariffata con l'emissione del I° trimestre 2024 (che ha scadenza al 16 settembre 2024) potrà essere effettuato fino al 16 dicembre 2024, senza aggravio di sanzioni civili.
Datori di lavoro interessati
La facoltà di effettuare il versamento della contribuzione fino al 16 dicembre 2024 spetta ai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole individuate (All. 1 DL 61/2023 conv. in L. 100/2023), ossia agli iscritti alla Gestione contributiva agricola (GCA) che hanno trasmesso, con riferimento a posizioni contributive (CIDA) collegate ai comuni ricompresi nei territori di cui al citato Allegato, flussi Uniemens-PosAgri relativi al I° trimestre 2024 con i dati retributivi e contributivi di operai agricoli in forza che hanno prestato la propria attività nei medesimi territori.
Istruzioni
I datori di lavoro interessati non devono presentare alcuna istanza: riceveranno una apposita comunicazione attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all'interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
L'omesso versamento della contribuzione relativa al I° trimestre 2024 nella misura effettivamente dovuta, entro il 16 dicembre 2024, comporta l'applicazione delle sanzioni civili (art. 116, c. 8 e 9, L. 388/2000).
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