sabato 14/09/2024 • 06:00
Gli esercenti attività d'impresa che non adottano i Principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono versare l'imposta sostitutiva e l'IVA dovute per l'adeguamento delle esistenze di bilancio iniziali entro il 30 settembre 2024. Il termine è stato differito dal Decreto Omnibus.
Tra le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), ai commi da 78 a 85, dell'art. 1, è stata prevista la possibilità per gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, di regolarizzare le esistenze iniziali di beni, attraverso la procedura di adeguamento.
I beni interessati dalla misura in esame, sono quelli di cui all'art. 85 c. 1 lett. a) e b) TUIR, ossia:
La regolarizzazione può avvenire attraverso l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi, ovvero la registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente.
Perché procedere all'adeguamento |
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Eliminazione dei valori delle esistenze inziali |
Iscrizione dei valori delle esistenze iniziali |
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Qualora gli esercenti, ai fini dell'adeguamento, debbano eliminare i valori iscritti, sono tenuti al pagamento dell'IVA, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con il DM 24 giugno 2024 (ricavi presunti). Per il calcolo dell'aliquota media, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta, ovvero soggette a regimi speciali, occorre effettuare il rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni (diminuita di quella riferita alle cessioni di beni ammortizzabili) ed il volume d'affari dichiarato.
Oltre al pagamento dell'IVA, gli esercenti devono versare anche un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'IRAP, in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra i ricavi presunti ed il valore eliminato.
Diversamente, nell'ipotesi in cui ai fini dell'adeguamento sia necessario registrare le rimanenze iniziali omesse in precedenza, l'esercente dovrà versare l'imposta sostitutiva del 18%, da applicare al valore iscritto.
I valori risultanti dall'eliminazione o dalla registrazione delle rimanenze iniziali, sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti.
Come richiedere l'adeguamento e versamento delle imposte
L'adeguamento delle esistenze iniziali di beni, dev'essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023.
Relativamente ai termini di versamento delle imposte dovute, la previsione contenuta nella Legge di Bilancio 2024, aveva stabilito che gli importi dovevano essere versati in due rate di pari importo, di cui:
Scadenza versamenti imposta sostitutiva e IVA prima della proroga |
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Versamento saldo imposte sui redditi 2023 |
1° luglio 2024, ovvero 31 luglio 2024 con maggiorazione dello 0,40% |
Per il primo anno d'applicazione del concordato preventivo biennale: 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, ovvero 30 agosto 2024 con maggiorazione dello 0,40% (art. 37 D. Lgs. 13/2024) |
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Seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024 |
2 dicembre 2024 (il 30 novembre 2024 cade di sabato) |
Il versamento delle somme dovute a seguito dell'adeguamento delle esistenze iniziali, dev'essere eseguito tramite modello F24, avvalendosi dei codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la Ris. AE 17 giugno 2024 n. 30/E.
Codice tributo |
Descrizione |
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1732 |
Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA |
1733 |
Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP |
1734 |
Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP |
1735 |
Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva IRES e IRAP |
1736 |
Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva IRES e IRAP |
Le imposte versate, inoltre, non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, nonché dell'IRAP.
Il mancato pagamento nei termini degli importi dovuti, determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.
Proroga dei termini di versamento
Il Decreto Omnibus (art. 7 c. 1 e 2 DL 113/2024) differisce il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute a seguito dell'adeguamento di magazzino al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Tuttavia, se in applicazione di tale differimento, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è differito anch'esso al 30 settembre 2024.
Come precisato nella relazione illustrativa al decreto, il differimento del versamento rileva per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno civile (differimento di tre mesi) e per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno civile, per i quali la scadenza del termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d' imposta in corso al 30 settembre 2023 è antecedente alla data del 30 settembre 2024.
Differimento dei termini per le rilevazioni contabili
Ulteriore misura contenuta all'art. 7 DL 113/2024, riguarda il differimento dei termini delle rilevazioni contabili connesse alla regolarizzazione del magazzino.
In particolare, per i soggetti per i quali il termine d'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l'adeguamento delle esistenze iniziali può essere effettuato entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo.
Pertanto, in deroga alle disposizioni del Codice civile e dei principi contabili nazionali, per i suindicati soggetti è possibile adeguare le esistenze iniziali entro il 30 settembre 2024. In tali casi, così come spiega la relazione illustrativa al decreto, l'adeguamento può essere effettuato nell'esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre 2023 (2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile), quindi senza incidere sui bilanci eventualmente già approvati. È opportuno precisare, infine, che beneficiando di tale facoltà non si determina alcun effetto sui termini di versamento dell'imposta sostitutiva, differiti come detto al 30 settembre 2024.
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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