venerdì 13/09/2024 • 06:00
In attesa del DDL Lavoro che prevede la fissazione di un termine per poter considerare l’assenza ingiustificata del dipendente come dimissioni per fatti concludenti, molti datori di lavoro hanno dovuto rincorrere i “furbetti” che dopo l’assunzione e qualche settimana di lavoro, si sono dileguati senza fornire alcuna giustificazione al fine di indurre il datore di lavoro a comminare loro il licenziamento per poi richiedere la NASpI.
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Come noto, le dimissioni sono l'atto con cui un lavoratore dipendente può recedere unilateralmente da un contratto che lo vincola al datore di lavoro. Fermo restando l'obbligo di informare il datore di lavoro della volontà di recedere dal rapporto, la legge subordina l'efficacia delle dimissioni al rispetto di una specifica procedura telematica, obbligatoria dal 12 marzo 2016. Nello specifico, l'art. 26 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, dispone che, al di fuori delle ipotesi previste dal Testo Unico a tutela della maternità e della paternità (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151), le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individu...
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Paolo Patrizio
- Avvocato - Professore - Università internazionale della Pace delle Nazioni UniteRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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