giovedì 12/09/2024 • 11:30
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 12 settembre 2024 n. 180, ha chiarito i limiti entro cui è ammesso il trasferimento di crediti IVA trimestrali al consolidato fiscale.
redazione Memento
Con la risposta n. 180 del 12 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito in tema di consolidato fiscale è ammesso il trasferimento dei crediti d'imposta emergenti dalla dichiarazione annuale delle società partecipanti ai fini della loro compensazione. I crediti IVA emergenti dalle liquidazioni trimestrali sono cedibili solo se chiesti a rimborso.
Si ricorda che il consolidato fiscale è un particolare regime di determinazione del reddito complessivo di un gruppo, che consente di determinare in capo alla società o ente controllante un'unica base imponibile costituita dalla somma algebrica degli imponibili di ciascuna società controllata (art. 117 DPR 917/86).
Ciascuna società partecipante al consolidato deve redigere e presentare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla società o ente controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti d'imposta spettanti, compresi quelli compensabili.
Relativamente ai crediti d'imposta, l'art. 7 c. 1 lett. b) DM 1° marzo 2018 prevede che ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione nel limite previsto per l'importo non utilizzato dal medesimo soggetto; tale limite, indicato ora nell'art. 34 L. 388/2000, dal 1° gennaio 2022 è pari a 2 milioni di euro. Le società partecipanti al consolidato possono, dunque, trasferire alla consolidante crediti d'imposta per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il citato limite.
Tali crediti possono essere utilizzati dalla controllante esclusivamente per il pagamento della predetta IRES (a titolo di saldo e acconto), con la conseguenza che non può residuare in capo alla consolidante un'eccedenza a credito (Circ. AE 20 dicembre 2004 n. 53).
Con specifico riferimento ai crediti IVA emergenti dalle liquidazioni trimestrali, l'art. 12 sexies DL 34/2019 ha introdotto la possibilità per i soggetti passivi IVA, purché in possesso dei requisiti per la richiesta di rimborso infrannuale, di cedere i crediti IVA infrannuali chiesti a rimborso, superando il divieto di cessione degli stessi contemplato dalla previgente formulazione.
Il novellato art. 5 c. 4 ter DL 70/88 prevede che siano liberamente cedibili ai terzi non tutti i crediti IVA esposti nel modello TR, ma solo quelli chiesti a rimborso, essendo invece esclusa la cessione dei crediti chiesti in compensazione.
Nel caso di specie, quindi, le due società istanti potranno trasferire al consolidato, ai fini della compensazione con l'IRES dovuta, la sola eccedenza a credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale.
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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