sabato 28/09/2024 • 06:00
Pubblicato in GU 27 settembre 2024 n. 227 il D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 contenente una serie di disposizioni correttive e integrative al Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, poste in essere al fine di superare le criticità interpretative applicative emerse nel corso del primo biennio di efficacia del Codice.
Il Decreto Correttivo ter (D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136), contenente una serie di modifiche e integrazioni al Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) è stato pubblicato nella GU 27 settembre 2024 n. 227 e in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Si tratta dell'ultimo passaggio dell'iter di revisione del nuovo Codice entrato in vigore due anni fa (15 luglio 2022), volto a risolvere le criticità interpretative e applicative, nonché le problematiche di coordinamento tra istituti e singole disposizioni, emerse nel corso di questo primo biennio.
L'intento del legislatore è stato quello di migliorare la comprensione dei nuovi istituti del Codice e di agevolare così l'effettività e l'efficienza del sistema di gestione della crisi e dell'insolvenza tenendo conto: da un lato, dei principi della Direttiva UE 2019/1023 (la c.d. Direttiva Insolvency) in termini di agevolazione della ristrutturazione precoce, dell'esdebitazione e di procedure liquidatorie rapide ed efficienti; dall'altro lato, degli impegni assunti col PNRR, al fine di migliorare l'impatto della riforma in materia di insolvenza in termini di potenziale efficienza.
Il decreto – che si compone di n. 57 articoli, ed è suddiviso in due Capi - ha tenuto conto anche dei pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.
Le principali modifiche introdotte
Senza una pretesa di esaustività, si vogliono ora evidenziare alcune delle principali modifiche sostanziali introdotte dal Decreto Correttivo ter.
Nell'ambito delle definizioni di cui all'art. 2 del CCII, sono state introdotte una serie di modifiche, volte ad eliminare alcuni dubbi interpretativi emersi nel corso dei primi due anni di applicazione del Codice. In particolare:
I principi generali
L'art. 2 incide sulla disciplina dei “Principi Generali” del CCII (cfr. art. 3). In particolare, viene modificato:
Prededucibilità dei crediti
L'art. 3 interviene – tra le altre cose - sulle norme in materia di: “Prededucibilità dei crediti” (comma 2 dell'art. 6 CCII), con lo scopo di chiarire che la prededuzione riguarda anche i crediti professionali sorti dopo l'apertura dello strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza per prestazioni funzionali al suo buon esito ma richieste dal debitore. La precedente formulazione sembrava infatti escluderli, poiché limitata solo alle ipotesi di prestazioni professionali richieste dagli organi preposti e non anche dal debitore.
La composizione negoziata della crisi
L'articolo 5 interviene sulla “Composizione negoziata della crisi”, modificando l'art. 12:
Entrambi gli interventi “correttivi” si sono resi necessari per dissipare dubbi interpretativi sorti in precedenza.
Sempre l'art. 5 merita di essere segnalato poiché interviene sull'art. 16, comma 5, CCII per risolvere un delicato problema: il mantenimento delle linee di credito dell'impresa al momento dell'accesso alla composizione negoziata.
Il Decreto Correttivo ter, dunque, stabilisce espressamente che l'accesso alla composizione di per sé non comporti un peggioramento del rating dell'impresa. Gli Istituti di credito dovranno valutare in concreto lo stato di difficoltà dell'impresa, tenendo conto anche del progetto di piano depositato e quindi delle concrete prospettive di risanamento. In caso di sospensione o revoca degli affidamenti è richiesto agli Istituti di credito una motivazione dettagliata.
Per l'ipotesi invece di prosecuzione dei rapporti con gli istituti di credito, è stato prevista una esenzione di responsabilità rispetto a future contestazioni di abusiva concessione del credito.
Le segnalazioni
L'art. 7 interviene sul CCII, modificando l'art. 25-octies (Segnalazione dell'organo di controllo), inserendo tra i soggetti tenuti alle segnalazioni anche l'incaricato della revisione legale ma con la precisazione che l'oggetto di segnalazione debba essere uno stato di crisi o di insolvenza e non l'esistenza di meri segnali di difficoltà (o di pre-crisi), al fine di evitare segnalazioni non significative. Viene altresì precisato il concetto di tempestività, indicando il termine di 60 giorni dal momento in cui l'organo di controllo sia venuto a conoscenza della sussistenza dello stato di crisi, sempre che la conoscenza sia avvenuta nell'esercizio diligente dei doveri di verifica e controllo del medesimo organo.
Accesso agli strumenti di regolazione della crisi
L'art. 11, in materia di “Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale”, modifica l'art. 37 CCII, inserendo la possibilità per le start-up di accedere su base volontaria ad uno degli strumenti previsti per le imprese c.d. “non minori” se ritenuti più efficaci per la risoluzione della crisi, questo per aumentare le possibilità di risanamento di start up che, sebbene in una fase iniziale dell'attività di impresa, abbiano dimensioni tali da avere necessità di procedure maggiormente strutturate.
La transazione fiscale
L'art. 16 interviene sulla transazione fiscale nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la modifica dell'art. 63 CCII che recepisce la disciplina del c.d. cram-down fiscale, di cui al decreto-legge n. 69/2023, che subordina l'omologazione, nonostante il dissenso del creditore pubblico (es. Agenzia delle Entrate e INPS), ad una serie di presupposti, tra cui:
Il concordato preventivo
Gli artt. 21-26 intervengono anche in materia di Concordato preventivo in vari aspetti, tra cui:
Il concordato nella liquidazione giudiziale
L'art. 39 interviene anche in relazione al concordato nella liquidazione giudiziale, prevedendo – tra le altre cose - la valorizzazione del concetto di “gruppo” con la possibilità di presentare una domanda unica ovvero più domande tra loro coordinate. In ogni caso è prevista l'autonomia delle masse attive e passive di ciascuna società e che le domande coordinate debbano evidenziare ragioni di maggiore convenienza della proposta unitaria, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori nelle singole società appartenenti al gruppo (art. 240, comma 4bis).
Fonte: D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (GU 27 settembre 2024 n. 227)
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