lunedì 09/09/2024 • 06:00
Prosegue l’analisi del nuovo Regolamento (UE) 2022/1925, c.d. Digital Markets Act (DMA) affrontando il tema dell’obbligo dell’interoperabilità per i gatekeeper designati quando forniscono i propri servizi di piattaforma di base.
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Il DMA definisce l’interoperabilità come “(…) la capacità di scambiare informazioni e di utilizzare reciprocamente le informazioni scambiate attraverso interfacce o altre soluzioni, in modo che tutti gli elementi hardware o software funzionino con altri hardware e software e con gli utenti in tutti i modi in cui sono destinati a funzionare (…)” (art. 2, n. 29).
In generale, l’interoperabilità offre, quindi, la possibilità ai servizi digitali di lavorare insieme e comunicare tra loro e grazie al DMA diventa un elemento strumentale e necessario per l’innovazione e la concorrenza, in quanto:
Nello specifico, il DMA introduce due forme di interoperabilità:
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