La patente a punti, come nota a tutti gli addetti ai lavori, è uno strumento di qualificazione delle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro ed inizialmente sarà obbligatoria solo per il settore edile, anche se già il legislatore ha manifestato l’intenzione di ampliarne il campo di applicazione ad altri settori.
Sarà obbligatoria sia per le imprese che, per i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, come detto nel solo comparto edile, ed anche per le imprese che abbiano sede nella UE o, anche extra UE.
Il legislatore ha specificato espressamente che la patente non è necessaria per le imprese che eseguono mere forniture e per i professionisti.
Domanda a partire dal 1° ottobre
La domanda per ottenere la patente a crediti potrà essere presentata dal 1° ottobre, data da cui entrerà in vigore, sul portale dell’INL dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato.
La patente inizialmente avrà una dotazione standard di 30 crediti, a cui nel corso degli anni si potranno aggiungere altri crediti per un massimo di 100 nell’arco di 40 anni di vita dell’azienda.
La sospensione della patente
La normativa attuale prevede due tipi di sospensione della patente a crediti:
obbligatoria per un massimo 12 mesi in caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro, o suo delegato, o dirigente;
possibile fino a 12 mesi nel caso di infortunio che determini inabilità permanente o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente.
Il provvedimento sarà adottato dall’INL il quale verificherà, al termine della sospensione cautelare, il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si sarà verificata la violazione.
La sospensione della patente, in conseguenza di un infortunio, è una possibilità demandata all’ispettore che esegue materialmente il controllo nel caso di infortuni da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o, una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile sempre al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente e pur sempre a titolo di colpa grave.
Il parere del Consiglio di Stato
In definitiva la sospensione della patente potrà essere attuata solo a condizione che sia stata accertata “colpa grave” in capo al datore di lavoro, ad un suo delegato o dirigente.
Nel testo del parere, il Consiglio di stato evidenzia la possibilità di sospensione solo a condizione che sia accertata la colpa grave dei menzionati soggetti statuendo una assoluta novità rispetto alla legge delega, la quale prevedeva che l’INL avrebbe potuto sospendere in via cautelare la patente in qualunque caso d’infortunio, sia mortale sia d’inabilità del lavoratore, anche in assenza di una riscontrata colpa grave del datore di lavoro, di un suo delegato o di un dirigente.
Gli effetti del parere emesso dal Consiglio di Stato si riverbereranno in maniera diretta sul potere discrezionale all’ispettorato di sospendere la patente, restringendone gli effetti solo nell’ipotesi in cui verrà riscontrata colpa grave del datore di lavoro, di un suo delegato o di un dirigente.
Inoltre, i giudici del Consiglio di Stato precisano altresì che, la scelta di prevedere solo in caso di “colpa grave” l’applicazione del provvedimento di stop è da ritenersi compatibile, a patto che non venga del tutto eliso il carattere discrezionale del provvedimento.
In ogni caso, resta in vigore la possibilità per l’INL di esprimere una diversa e motivata valutazione fondata sull’assoluta esclusione di rischi per la sicurezza dei lavoratori in considerazione dell’elevato livello di violazione delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori che, a tutt’oggi, si registra nel nostro Paese, all’origine di un numero del tutto inaccettabile di vittime del lavoro.