mercoledì 21/08/2024 • 12:00
In tema di Transfer pricing, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 21 agosto 2024 n. 174, ha precisato che la Documentazione Nazionale deve essere redatta in lingua italiana.
redazione Memento
La Società, facente parte del Gruppo XX, si trova in una situazione in cui è tenuta a rispettare la disciplina del Transfer pricing prevista dall'art. 110 c. 7 DPR 917/86. La società ha deciso di aderire al regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento, secondo il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 360494 del 23 novembre 2020. Tuttavia, la documentazione richiesta, che include il Master file e la Documentazione Nazionale, deve essere redatta in lingua italiana, secondo il paragrafo 5 del Provvedimento.
La Società ha sollevato due quesiti: se sia possibile produrre la Documentazione Nazionale in lingua inglese e se questa possibilità possa estendersi ad altre società del Gruppo. La Società sostiene che la produzione della documentazione in inglese, che è la lingua ufficiale del Gruppo Multinazionale e convenzionale per le operazioni transfrontaliere, comporta un aggravio in termini di costi e risorse, dovendo poi essere tradotta in italiano per conformarsi alle norme.
La Società ha presentato una soluzione interpretativa, basata su una lettura delle norme e delle circolari dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo che la documentazione potrebbe essere redatta in inglese, con la disponibilità di fornire una traduzione in italiano su richiesta. Questa interpretazione è supportata dalla partecipazione della Società al regime di cooperative compliance, che promuove la collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.
L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che la Documentazione Nazionale deve essere redatta in lingua italiana, in base al Provvedimento e alle Linee Guida OCSE. Il parere sottolinea che la Circolare n. 15 del 2021, che permette la presentazione degli allegati in una lingua diversa dall'italiano, non può essere interpretata come un'autorizzazione a presentare la Documentazione Nazionale in una lingua diversa dall'italiano. L'adesione al regime di cooperative compliance non implica la possibilità di disattendere specifici obblighi previsti dalla normativa vigente.
In conclusione, l'Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente ai quesiti della Società, affermando che la Documentazione Nazionale deve essere presentata in lingua italiana e che questa risposta si estende anche al secondo quesito riguardante le altre società del Gruppo.
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Diego Avolio
- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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