martedì 20/08/2024 • 10:54
Con la risposta del 20 agosto 2024 n. 171, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di conferimenti in natura, relativamente alla determinazione della base imponibile IVA e della plus/minusvalenza ai fini IRES e IRAP.
redazione Memento
La società Alfa S.p.A. ha costituito la società Beta S.r.l. con un conferimento di beni per il suo capitale sociale. La relazione di stima ha attestato un valore dei beni superiore al valore contabile, con un sovrapprezzo. Alfa ha chiesto chiarimenti sulla determinazione della base imponibile IVA per i beni conferiti e sul calcolo della plus/minusvalenza ai fini IRES e IRAP.
Con riferimento al primo quesito, l'Istante ritiene che il conferimento di beni effettuato nell'esercizio dell'impresa sia assimilato ai fini IVA ad una cessione a titolo oneroso e come tale assoggettato ad IVA, ai sensi dell'articolo 2 del DPR 633 del 1972. Inoltre, posto che il conferimento in oggetto non costituisce un'operazione effettuata a titolo gratuito per finalità estranee all'esercizio dell'impresa, né un'operazione permutativa, l'Istante ritiene che il corrispettivo sul quale calcolare l'imposta sul valore aggiunto debba essere individuato nel corrispettivo liberamente stabilito dalle parti ed effettivamente versato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del DPR 633 del 1972. Pertanto, poiché il conferimento dei beni in esame è direttamente collegato all'aumento di capitale sociale ricevuto dalla Società, il corrispettivo da sottoporre a IVA dovrebbe essere costituito dal valore che le parti attribuiranno a tale aumento.
Con riferimento al secondo quesito, l'Istante, considerato che l'ammontare ricevuto da Alfa a titolo di capitale sociale di Beta e sovrapprezzo costituisce un corrispettivo valutato, in sede di perizia di stima, come congruo rispetto al valore massimo dei beni conferiti, ritiene che il valore di euro ... ricevuto a titolo di aumento di capitale sociale e sovrapprezzo rappresenti il valore normale da considerare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del TUIR, ai fini della determinazione della plusvalenza/ minusvalenza rilevante ai fini IRES e IRAP.
L'Agenzia delle Entrate ha risposto che i conferimenti in società sono soggetti a IVA, con la base imponibile determinata dal corrispettivo effettivamente ricevuto, non dal valore stimato. Per l'IRES e l'IRAP, il reddito imponibile è la differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato del bene. Il valore normale dei beni conferiti si basa sul prezzo mediamente praticato in condizioni di libera concorrenza. L'IRAP segue i criteri del bilancio di esercizio, sganciato dall'IRES.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Approfondisci con
Il conferimento è l'operazione mediante la quale un soggetto, detto conferente, trasferisce un asset a una società, detta conferitaria, ricevendo come corrispettivo di tale apporto delle azioni o quote della conferitari..
Carlo Bertoncello
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPARimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.