venerdì 09/08/2024 • 10:25
L'INPS, con Mess. 9 agosto 2024 n. 2829, chiarisce che la retribuzione media globale giornaliera da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità di malattia è la retribuzione teorica, esposta nel flusso UniEmens sulla mensilità precedente l'evento di malattia che non può essere superiore all'imponibile contributivo.
redazione Memento
La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, c. 156, L. 213/2023), ha modificato la disciplina concernente le modalità di calcolo e l'ammontare dell'indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare (artt. 6 e 10 RDL 1918/37 conv. in L. 831/38) stabilendo che, per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, le indennità sono corrisposte nella misura del 60% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) del mese precedente a quello in cui si è verificato l'evento morboso.
Quale retribuzione considerare per il calcolo dell'indennità
L'INPS (Circ. INPS 4 aprile 2024 n. 55; Mess. INPS 29 maggio 2024 n. 2022) ha fornito le istruzioni operative relative a quale retribuzione media globale giornaliera considerare ai fini del calcolo delle indennità di malattia.
In particolare, è stato chiarito che la retribuzione di riferimento è determinata sulla base dell'elemento “retribuzione teorica” esposta sul flusso UniEmens di competenza del mese antecedente l'evento di malattia. In assenza di flussi UniEmens, invece, si provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni mediante l'utilizzo dei minimi contrattuali di categoria.
Gli ultimi chiarimenti dell'INPS
Stante la natura compensativa del mancato guadagno, propria dell'indennità di malattia, la retribuzione teorica consiste nella c.d. retribuzione persa: non sono incluse le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro e le voci retributive correlate all'attività lavorativa.
L'esposizione dell'imponibile del mese di riferimento avviene considerando i redditi - al lordo - maturati nel medesimo periodo (fanno eccezione le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione per norma di legge o di contratto con effetto retroattivo e i premi di produzione, che sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione e allo stesso mese imputati).
In linea generale, quindi, la retribuzione teorica non può essere superiore all'imponibile.
La retribuzione teorica utile alla misura delle prestazioni in argomento è quella esposta nel flusso UniEmens sulla mensilità precedente l'evento di malattia.
Pertanto, nei casi in cui la retribuzione teorica esposta nel flusso UniEmens sia superiore all'imponibile contributivo, l'indennità di malattia deve essere provvisoriamente liquidata prendendo come base di calcolo il minore tra i valori delle retribuzioni teoriche esposte nel corso dei mesi precedenti, riferite al medesimo rapporto di lavoro.
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Vedi anche
L’INPS, con Mess. 29 maggio 2024 n. 2022, fornisce chiarimenti in merito all’inclusione, nel computo della RMGG, della voce retributiva c.d. “
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