lunedì 05/08/2024 • 11:52
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 5 agosto 2024 n. 168, ha confermato che, in tema di definizione agevolata, gli interessi per il versamento delle rate successive alla prima si calcolano con il tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa.
redazione Memento
Con la risposta n. 168 del 5 agosto 2024, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in tema di definizione agevolata, gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa.
Si ricorda che la definizione agevolata, disciplinata dall'art. 1 c. 186-205 L. 197/2022, consente di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire (Circ. AE 27 gennaio 2023 n. 2/E).
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell'integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma.
Nel caso in cui gli importi dovuti superino euro 1.000 è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.
La previgente normativa prevedeva che la misura del tasso di interesse legale dovesse essere determinata con riferimento all'annualità in cui viene perfezionato l'atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento della rate si protrae negli anni successivi (ciò significa che il tasso di interesse legale per un accertamento perfezionato nel 2010 è pari all'1%, anche se le rate saranno corrisposte negli anni successivi (art. 8 D.Lgs. 218/97, Circ. AE 21 giugno 2011 n. 28/E). Il riferimento alla data di perfezionamento dell'atto di adesione è stato ora eliminato, pertanto è disposto che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.
Il citato art. 8 D.Lgs. 218/97, che si applica alle controversie tributarie in quanto richiamato all'art. 1 c. 194 L. 197/2022, prevede, quindi, che gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa.
Nel caso di specie, l'istante ha presentato la domanda di accesso alla definizione agevolata e ha versato la prima rata nel 2023. Con il DM 29 novembre 2023, è stato stabilito che a partire dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse legale è passato dal 5% al 2,5%. Come chiarito dall'AE, sulle rate dovute dall'istante dal 1° gennaio 2024 l'istante dovrà continuare ad applicare il tasso del 5%.
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