venerdì 02/08/2024 • 08:00
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 1° agosto 2024 n. 167, ha fornito chiarimenti in tema di tassazione delle retribuzioni da lavoro dipendente e del trattamento di fine rapporto ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e i Paesi Bassi.
redazione Memento
Un contribuente ha trasferito la propria residenza dall'Italia ai Paesi Bassi e ha lavorato in Italia come dipendente di una società olandese. Il contribuente ha ricevuto una retribuzione lorda e un trattamento di fine rapporto (TFR) e si chiede se deve presentare in Italia la dichiarazione dei redditi per il periodo in questione.
Il contribuente ritiene di dover presentare la dichiarazione dei redditi in Italia e assoggettare a tassazione sia la retribuzione che il TFR, in base alle norme dell'IRPEF per i non residenti. L'Agenzia delle Entrate, dopo aver chiarito che la determinazione della residenza fiscale esula dall'interpello, assume acriticamente la residenza fiscale olandese del contribuente per il periodo d'imposta X.
In base al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), i redditi di lavoro dipendente e il TFR sono soggetti a tassazione in Italia se derivano da un'attività lavorativa svolta nel territorio italiano. Tuttavia, la Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e i Paesi Bassi stabilisce che le retribuzioni per lavoro dipendente possono essere tassate nel Paese in cui l'attività è svolta, a meno che non siano soddisfatte determinate condizioni, tra cui il soggiorno non superiore a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale, il pagamento da parte di un datore di lavoro non residente e l'assenza di onere sostenuto da una stabile organizzazione italiana.
Nel caso specifico, poiché il contribuente ha soggiornato in Italia meno di 183 giorni nel periodo d'imposta X ed è fiscalmente residente in Olanda, le retribuzioni ricevute per il periodo dal 1° gennaio al giugno dell'anno X saranno tassate esclusivamente nei Paesi Bassi.
Per quanto riguarda il TFR, essendo considerato una retribuzione differita, è soggetto all'articolo 15 della Convenzione Italia-Olanda. La parte di TFR maturata negli anni precedenti all'anno X, quando il contribuente era residente in Italia, sarà tassata in Italia, mentre la parte maturata nel periodo d'imposta X sarà tassata esclusivamente in Olanda.
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Michele Brusaterra
- Dottore commercialista e PubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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