giovedì 01/08/2024 • 15:24
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 1° agosto 2024 n. 164, ha chiarito quando le quote associative versate nell'ambito di un rapporto consortile non sono imponibili ai fini IVA.
redazione Memento
Con la risposta n. 164 del 1° agosto 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le quote associative versate nell'ambito di un rapporto consortile non sono imponibili ai fini IVA per carenza del presupposto oggettivo.
Si ricorda che ai fini dell'assoggettamento a IVA di una operazione occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale previsti dall'art. 1 DPR 633/72.
Con riferimento al presupposto oggettivo, costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo di pendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazione di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Come specificato dalla Corte di Giustizia UE, il presupposto oggettivo si ravvisa ogniqualvolta sussiste una correlazione tra attività finanziata ed erogazione di denaro (es. C.Giust. UE 26 settembre 2013 C283/12, 22 giugno 2016 C11/15).
Nel caso di specie, il Consorzio Alfa ha emesso una fattura avente per oggetto le somme dovute a titolo di quote annuali di adesione e, l'Istante ha sollecitato il Ministero a trasmettere il provvedimento formale finalizzato all'impegno delle quote associative (2022/2026) e al pagamento delle quote associative pregresse (2022/2023). Le quote impegnate vanno a coprire la spesa che l'Istante è tenuto a sostenere per la corresponsione dei contributi annuali necessari alla partecipazione e realizzazione, nonché gestione del Consorzio Alfa relativo all'infrastruttura europea di ricerca. Tali somme, dunque, assumono la natura di quote consortili, necessarie alla copertura delle spese generali, o meglio, di quote di adesione necessarie per la copertura delle spese dei servizi centrali (quali ad esempio: materiali di consumo, viaggi del personale, riunioni, attività di sensibilizzazione, servizi, attrezzature nonché la retribuzione del direttore generale).
Ne consegue che, in tale ipotesi, non realizzandosi tra l'Istante e il Consorzio Alfa un rapporto sinallagmatico, non sussiste il presupposto oggettivo, di cui all'art. 3 c. 1 DPR 633/72 per l'applicazione dell'IVA.
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Piero Bertolaso Brisotto
- Dottore commercialista e revisore contabileRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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