venerdì 09/08/2024 • 06:00
Siamo arrivati al primo anno dalla promulgazione della Legge delega per la Riforma fiscale: L. 9 agosto 2023 n. 111. Una normativa così complessa richiede certamente un tempo adeguato per l'attuazione, specie quando una disposizione della delega intacca il gettito erariale o richiede uno stanziamento, anche se la norma vigente attua incassi contrari al principio della capacità contributiva.
Riforma fiscale: a che punto siamo?
Un caso paradossale. L'articolo 13 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 esclude dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione. In un sistema “fiscalmente normale” la mancata indicazione di un elemento dei modelli dovrebbe far scattare una richiesta di chiarimenti, arrivando alla decadenza solo in caso di reiterato silenzio del contribuente. Ma, siccome questa decadenza aveva dato dei frutti (ingiusti) già inseriti nel bilancio dello Stato, l'articolo 26 dello stesso provvedimento finanzia (per 1,2 milioni di euro!) il mancato gettito che deriverà dalla disposizione.
Questa situazione, a dir poco marginale rispetto a quella che stiamo per esaminare, blocca a tempo indeterminato la convergenza dei redditi di capitale con quelli “diversi” da realizzo, in quanto la frammentazione tra le categorie reddituali (oltre a tutto ulteriormente suddivise tra capital-gain su titoli, su ETF e su strumenti assicurativi). Non è sicuramente un fisco equo quello che non consente la compensazione tra una minusvalenza su titoli e successivi dividendi, o, addirittura, su plusvalenze da ETF o assicurazioni.
Le cifre in gioco sono enormi, e – al di là dei doverosi aspetti etici, che vengono completamente disattesi – sino al “miracolo” della copertura, non succederà niente. Un illustre precedente risale al 2003: in una riforma dell'epoca, mai attuata, si enunciavano gli stessi principi.
La legge delega ha prodotto un “gettito” di decreti legislativi in date diverse. In Gazzetta Ufficiale ne abbiamo sin qui undici, dal 28 dicembre 2023 al 7 agosto 2024. È facile il confronto con quello che era accaduto con la delega del 1971: due sole date, 26 ottobre 1972 e 29 settembre 1973, per tutte le norme delegate, che allora venivano qualificate con Decreto del Presidente della Repubblica. Oggi operiamo con i decreti legislativi, in quanto i D.P.R. sono disposizioni regolamentari e non normative, dopo la legge 23 agosto 1988, n. 400.
In riferimento alla delega di allora, la nuova norma non ha previsto la costituzione di una commissione bicamerale per i pareri al governo. Questa carenza è stata superata da un accordo tra Camera e Senato, le cui commissioni competenti esaminano contemporaneamente gli schemi dei provvedimenti.
La procedura prevede la presentazione del progetto approvato dal Consiglio dei Ministri. L'ultimo depositato in Parlamento è il documento 138, che si occupa del testo unico dei tributi erariali minori. Nonostante il periodo feriale, il parere è richiesto per il 31 agosto.
Al momento troviamo in attesa di pubblicazione il documento n. 171 relativo all'imposta di registro, successioni e donazioni, bollo, e altri tributi indiretti diversi dall'IVA, che ha ricevuto il parere favorevole, con osservazioni, in data 17 luglio 2024. Idem per l'atto 166 riguarda la materia delle accise (parere del 18 luglio).
È arrivato in questi giorni alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, per il quale era stato depositato il documento n. 170: si occupa già di modificazioni (integrative e correttive) ai provvedimenti in materia di adempimento collaborativo e di concordato preventivo biennale, cioè di atti già in vigore post riforma.
L'ultimo in ordine di pubblicazione è il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, per il riordino del sistema nazionale della riscossione.
È interessante prendere atto di quanto tempo occorre per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dopo il parere del Parlamento. Dovrebbe essere più che sufficiente un mese. Il decreto legislativo sulle sanzioni (n. 87 del 14 giugno 2024) aveva formato oggetto di parere il 10 aprile 2024, con il conseguente stazionamento di oltre due mesi.
Concludiamo con la anomala vicenda dei “testi unici”. In base alla delega devono essere testi unici normativi, che possono, cioè, introdurre modifiche alla materia: si pensi al testo unico delle imposte sui redditi che non è stato la mera riedizione dei provvedimenti precedenti aventi lo stesso oggetto.
L'impegnativo lavoro svolto dall'Agenzia delle entrate per la ricognizione delle norme vigenti è stato correttamente qualificato nei testi unici “compilativi”, che si limitano, per loro natura, a collazionare le disposizioni in atto.
La scansione temporale non era certamente adeguata: un anno per i testi unici, due anni per le norme. Alla fine di luglio il Senato ha reso definitivo il testo della legge, che rinvia l'effetto dei nuovi testi unici al 1° gennaio 2026. Non è comunque un termine adeguato.
La vicenda degli atti realizzativi della riforma è ancora aperta e non certamente semplice.
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Renato Portale
- Dottore commercialista in LeccoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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