lunedì 29/07/2024 • 13:59
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida per l'acquisto della casa con le ultime novità in tema di bonus prima casa under 36.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il nuovo aggiornamento della guida per l'acquisto della casa, con le ultime novità relative al bonus prima casa under 36 alla luce delle novità contenute nel DL 215/2023 conv. in L. 18/2024 e negli ultimi chiarimenti della Circ. AE 18 giugno 2024 n. 14/E.
Si ricorda che le agevolazioni sulle imposte indirette introdotte dal DL 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) per favorire l'acquisto dell'abitazione prima casa da parte dei giovani di età inferiore ai 36 anni, si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023.
La legge di conversione del DL 215/2023 (L. 18/2024), in vigore dal 29 febbraio 2024, ha stabilito che le agevolazioni si possono richiedere anche quando, entro il 31 dicembre 2023, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, purché l'atto definitivo sia stipulato non oltre il 31 dicembre 2024.
L'AE informa, con uno specifico paragrafo, che i contribuenti che hanno stipulato un atto definitivo tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024 possono fruire di un credito d'imposta pari alle imposte corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute qualora fossero state applicate le agevolazioni prima casa under 36, utilizzabile esclusivamente tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, a condizione che il contratto preliminare d'acquisto risulti registrato entro il 31 dicembre 2023 e che l'atto definitivo venga stipulato non oltre il 31 dicembre 2024. Pertanto, se il contratto preliminare è stato stipulato nel 2023 ma registrato nel 2024, il beneficio non può essere richiesto. Le agevolazioni non spettano, inoltre, nel caso in cui il contribuente acquisisca l'immobile a seguito di provvedimento giudiziale, se il verbale di aggiudicazione è stato redatto nel 2023 e il successivo decreto di trasferimento immobiliare viene emanato nel 2024.
Il credito è riconosciuto agli aventi diritto relativamente all'IVA e alle imposte di registro (ipotecaria e catastale), al lordo delle eventuali imposte di registro proporzionali versate relativamente ad acconti e caparra confirmatoria in sede di registrazione del contratto preliminare. L'accesso al credito spetta anche per l'imposta sui finanziamenti a medio-lungo termine erogati da istituti di credito o intermediari finanziari in relazione all'immobile oggetto del beneficio fiscale. L'imposta di registro fissa corrisposta per la stipula del contratto preliminare e l'ulteriore imposta fissa versata in caso di acconto soggetto a IVA non concorrono alla formazione del credito.
Eventuali imposte di registro versate con riferimento ad acconti e caparra confirmatoria relativi al contratto preliminare registrato entro il 31 dicembre 2023, in relazione ad atti stipulati invece nel periodo compreso tra il 1° marzo 2024 e il 31 dicembre 2024, possono essere recuperate esclusivamente tramite apposita istanza, che il contribuente deve presentare entro 3 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione, nel caso quest'ultimo risulti precedente.
Per quanto riguarda le modalità per ottenere il credito d'imposta, il contribuente interessato deve fornire al notaio un atto integrativo, attraverso il quale manifesta la volontà di avvalersi dei benefici fiscali prima casa under 36 e dichiara di essere in possesso dei relativi requisiti di legge. L'atto in questione, esente dall'imposta di registro, deve essere redatto con la medesima procedura dell'atto di trasferimento e può essere stipulato anche in data successiva al 31 dicembre 2024, purché entro il termine di utilizzo del credito d'imposta. Tra i requisiti richiesti al contribuente è necessaria anche un'attestazione Isee in corso di validità nel 2024 (o comunque già richiesta), mediante la presentazione di apposita DSU.
In caso di mancato utilizzo del credito entro il 31 dicembre 2025, non è ammessa la possibilità di chiedere il rimborso delle somme versate in eccesso.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Approfondisci con
La pandemia da Covid-19 ha influenzato notevolmente la vita delle persone e delle imprese. A causa delle restrizioni, diversi interventi normativi si sono succeduti al fine di prorogare i versamenti dovuti, ritardare le ..
Renato Portale
-Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.