venerdì 26/07/2024 • 16:42
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 26 luglio 2024 n. 161, ha chiarito che alle spese delle associazioni di medicina di gruppo si applica l'esenzione IVA.
redazione Memento
Con la risposta n. 161 del 26 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esenzione IVA di cui all'art. 10 c. 2 DPR 633/72 si applica anche alle spese delle associazioni di medicina di gruppo.
Si ricorda che i medici di medicina generale possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro associativo (art. 40 DPR 270/2000).
Si distingue tra le seguenti forme associative:
a) forme associative che costituiscono modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi. Queste sono: la medicina di associazione, la medicina in rete e la medicina di gruppo;
b) forme associative quali società di servizio, anche cooperative, che non possono fornire prestazioni sanitarie e assicurano esclusivamente beni e servizi ai medici.
Per le forme di cui alla lett. a) la suddivisione delle spese di gestione dello studio viene liberamente concordata tra i componenti della forma associativa.
Nel caso di specie, l'associazione istante è costituita da quattro medici di medicina generale che operano, nell'ambito dell'assistenza primaria, all'interno del medesimo ambito territoriale di scelta e non svolgono attività di libera professione strutturata per un orario superiore a 5 ore settimanali, i quali hanno concordato di assumere la forma associativa della medicina di gruppo. Tale associazione ha la finalità di perseguire maggiori e più qualificanti standard strutturali, strumentali e di organizzazione dell'attività professionale.
L'Associazione riferisce di aver aperto una posizione fiscale propria, con attribuzione di codice fiscale e partita IVA al fine di accentrare, in capo alla stessa, tutte le spese di gestione (assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, ecc.), che successivamente saranno riaddebitate agli associati.
Come chiarito dall'AE, alle operazioni di riaddebito delle spese comuni della sede associativa da parte dell'Associazione istante ai medici associati, troverà applicazione il regime di esenzione dall'IVA di cui all'art. 10 c. 2 DPR 633/72.
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