lunedì 22/07/2024 • 15:32
L’Agenzia delle Entrate, con Risp. 22 luglio 2024 n. 159, ha chiarito che un contribuente, in possesso dei requisiti richiesti al rientro in Italia, che esercita l'opzione per il regime per neoresidenti può, nei periodi d'imposta successivi, revocare tale opzione e accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati.
redazione Memento
Con la risposta n. 159 del 22 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito se un contribuente in possesso dei requisiti richiesti al rientro in Italia esercita l'opzione per il regime per neoresidenti di cui all'art. 24bis DPR 917/86 (imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero) può, nei periodi d'imposta successivi, revocare tale opzione ed accedere, nel rispetto di ogni altra condizione, al regime speciale per i lavoratori impatriati (di cui all'art. 16 D.Lgs. 147/2015) nonché applicare tale regime speciale per gli ulteriori periodi d'imposta previsti dalla norma di riferimento.
Nel caso di specie, l'istante è un cittadino italiano che è stato residente negli Stati Uniti per oltre 10 anni ed è rientrato in Italia il 18 aprile 2019, usufruendo del regime per neoresidenti di cui all'art. 24bis DPR 917/86, negli anni 2019, 2020 e 2021. L'istante ha poi revocando l'opzione per il predetto regime per fruire del regime speciale per lavoratori impatriati per i periodi di imposta 2022 e 2023. A novembre 2022 ha acquistato un immobile. Come chiarito dall'AE, siccome nel 2019 l'istante aveva i requisiti per l'applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati potrà applicare tale regime per un ulteriore quinquennio, anche se nel 2019 ha fruito del regime per neoresidenti.
In particolare, i contribuenti rientrati in Italia prima del 2020 possono prolungare l'applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori periodi di imposta esercitando l'opzione di cui all'art. 5 c. 2bis DL 34/2019 (c.d. decreto Crescita), anche se, pur possedendo i requisiti per l'applicazione del regime speciale nel periodo d'imposta 2019, non ne hanno concretamente fruito avendo esercitato l'opzione di cui al citato art. 24bis DPR 917/86. Ciò in quanto si ritiene che, ai fini del prolungamento del beneficio per ulteriori annualità, a partire dal primo anno d'imposta successivo a quello di conclusione del primo periodo agevolato, rileva la circostanza che il contribuente abbia fruito del regime speciale anche solo per alcune delle annualità del primo quinquennio agevolabile e che sia stato potenzialmente beneficiario dell'agevolazione medesima nel periodo di imposta 2019, a nulla rilevando, quindi, che ne abbia effettivamente fruito in tale anno.
Resta fermo che l'estensione del regime speciale è concessa previo versamento di un importo pari:
a) al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici requisiti: ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei 12 mesi precedenti o entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni;
b) al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno 3 figli minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei 12 mesi precedenti o entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena anche in tal caso la restituzione del beneficio, senza applicazione di alcuna sanzione.
In entrambi i casi, l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
L'opzione è esercitata mediante il versamento degli importi dovuti, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione, in unica soluzione mediante il Mod. F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione, utilizzando i codici tributo 1860 e 1861.
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Eugenio Condoleo
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