mercoledì 24/07/2024 • 06:00
In attuazione dell'art. 21 L. 111/2023, il Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2024 ha approvato in esame preliminare il Testo Unico sui tributi erariali minori, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026.
Nel Testo Unico sui tributi erariali minori, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 luglio 2024, sono trasfuse le disposizioni relative alla disciplina sostanziale di riferimento dei tributi erariali diversi da quelli la cui disciplina è stata inserita in altri Testi Unici proposti, nonché le previsioni in tema di adempimenti e versamenti. Tra questi tributi si segnalano:
Viceversa, la disciplina relativa a profili diversi (ad esempio in tema di accertamento e sanzioni) è stata trasfusa, per settore d'ambito, in altri Testi Unici attuativi della delega.
La struttura del Testo Unico
Il Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2024, oltre al Testo Unico in commento, ha approvato il Testo Unico sulle Sanzioni tributarie e quello sulla Giustizia tributaria.
Vedi anche: Sanzioni tributarie: approvato il nuovo Testo Unico del 22 luglio 2024.
Vedi anche: Giustizia tributaria: avviato il riordino delle disposizioni del Testo Unico del 22 luglio 2024.
Inoltre, sempre nell'ambito dell'attuazione della Riforma fiscale, il CdM ha approvato nuovamente in via definitiva il Decreto sulla Riscossione, facendo un passo indietro sulla cartolarizzazione dei crediti.
Vedi anche: Riforma fiscale: cambia ancora il Decreto sulla Riscossione del 22 luglio 2024.
Il Testo Unico sui tributi erariali minori ha la finalità di individuare in modo puntuale le norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza, e razionalizzando in questo modo tutti gli interventi normativi “fuori sistema”, ovvero al di fuori della norma primaria che disciplina il singolo tributo. Nello specifico, il Testo Unico è composto di 100 articoli raggruppati in dieci Titoli.
Imposte in materia di assicurazioni private e contratti vitalizi (Titolo I)
Il Testo Unico inizia con le disposizioni generali sulle imposte applicate a varie forme di assicurazioni, come quelle su beni immobili, veicoli, assicurazioni di viaggio, merci trasportate, danni e assicurazioni sulla vita. Vengono elencate le esenzioni fiscali e le aliquote ridotte. L'imposta non si applica a enti per i quali le imposte indirette siano corrisposte in abbonamento.
Imposta sugli intrattenimenti (Titolo II)
Vengono definite le attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti, come giochi e altri eventi, e stabilite le aliquote fiscali. Sono previste riduzioni per eventi a scopo di beneficenza e per biglietti a prezzo ridotto o gratuiti.
Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e imposta sugli aeromobili privati (Titolo III)
Istituisce l'imposta sui voli di aerotaxi e sugli aeromobili privati, con aliquote differenziate in base alla distanza percorsa o al peso dell'aeromobile. Sono previste esenzioni per aeromobili di Stato, di proprietà di licenziatari di servizi aerei, ecc.
Imposta sul valore degli immobili all'estero – IVIE (Titolo IV)
Introduce l'imposta sul valore degli immobili posseduti all'estero da residenti italiani, con aliquote e modalità di calcolo specificate. Sono previste esenzioni per l'abitazione principale e per immobili in Paesi con adeguato scambio di informazioni.
Imposta sulle transazioni finanziarie – Tobin tax (Titolo V)
Stabilisce l'imposta sulle transazioni finanziarie per il trasferimento di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi, nonché su operazioni su strumenti derivati. Vengono definite le aliquote e le esenzioni per determinati soggetti e operazioni.
Dell'abbonamento alle radioaudizioni (Titolo VI)
Regola l'obbligo di pagamento del canone di abbonamento per la ricezione di radioaudizioni, con disposizioni sulla misura del canone, modalità di pagamento e presunzioni di detenzione di apparecchi radio-riceventi.
Titoli VII, VIII, IX e X
Infine, il Testo Unico sui tributi erariali minori contiene:
Si ricorda che le disposizioni del Testo Unico (ancora passibili di modifiche ed integrazioni) saranno applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2026.
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