giovedì 18/07/2024 • 10:50
L’INPS, per i soggetti che lo hanno indicato quale sostituto d’imposta, con Mess. 17 luglio 2024 n. 2640, fornisce alcune istruzioni operative per la verifica dei conguagli fiscali di cui al Modello 730/4.
redazione Memento
Anche per il 2024, l'INPS assicura, nella sua qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l'INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.
A tale fine è stato pubblicato il “Manuale d'uso per l'assistenza fiscale da parte di INPS” aggiornato all'anno 2024.
Il rapporto di sostituzione d'imposta con il dichiarante
In via preliminare si ricorda che l'Istituto può prestare assistenza fiscale solo qualora nell'anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d'imposta con il dichiarante.
Il suddetto rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da imposte, quali, ad esempio, le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere o le prestazioni assistenziali (assegni sociali, pensioni di invalidità civile, assegno unico e universale per i figli a carico e assegno per il nucleo familiare).
Il rapporto di sostituzione non ricorre altresì nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata in data antecedente al 1° aprile 2024.
Servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”
Ai fini dell'assistenza fiscale 2024, i contribuenti, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”.
Attraverso tale servizio è possibile, inoltre, consultare i seguenti dati:
Oltre alla funzione di consultazione, il servizio in esame consente ai contribuenti di:
Annullamento e variazione della seconda o unica rata di acconto e/o cedolare secca
L'annullamento o la variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca, il cui addebito è previsto per il mese di novembre 2024, può subire un differimento in ragione delle tempistiche con cui viene effettuata la richiesta di variazione, e ai tempi necessari per la predisposizione dei flussi di pagamento delle prestazioni relative al mese di novembre 2024.
Gestione delle risultanze contabili
Con riferimento alle novità introdotte all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, circa il differimento al 16 dicembre 2024 del termine della rateazione dei conguagli a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle imposte dovute a titolo di saldo e primo acconto, si precisa che tale differimento non si applica al sostituto di imposta per il quale resta ferma la modalità di rateazione in essere.
Pertanto, il termine ultimo per la rateazione dei conguagli a debito è il rateo di prestazione erogato nel mese di novembre 2024.
Conseguentemente, posto che il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 è fissato al 30 settembre 2024, ai fini della determinazione del numero di rate per il versamento dei debiti d'imposta, dovuti a titolo di saldo e di primo acconto, il dichiarante deve tenere conto, oltre che del predetto limite temporale del mese di novembre 2024, anche dei tempi necessari all'elaborazione delle prestazioni erogate dall'INPS.
Quindi, nei casi in cui la risultanza contabile sia ricevuta dall'Istituto nei mesi successivi a quello di giugno 2024, il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito deve corrispondere al numero di mesi intercorrenti tra la data di elaborazione delle prestazioni medesime e il mese di novembre 2024.
Si riportano di seguito alcuni esempi di applicazione della rateazione:
Esempio 1 Risultanza contabile pervenuta entro:
Numero massimo di rate applicabili = 4 (agosto, settembre, ottobre e novembre). Esempio 2 Risultanza contabile pervenuta entro:
Numero massimo di rate applicabili = 3 (settembre, ottobre e novembre). Esempio 3 Risultanza contabile pervenuta entro:
Numero massimo di rate applicabili = 2 (ottobre e novembre). Esempio 4 Risultanza contabile pervenuta entro:
Numero massimo di rate applicabili = 1 (novembre) |
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