lunedì 15/07/2024 • 15:31
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 15 luglio 2024 n. 153, ha chiarito come ottenere la riduzione IVA nell'ambito di operazioni societarie straordinarie in cui il piano di riparto non venga correttamente notificato per una erronea indicazione dell'indirizzo PEC del destinatario.
redazione Memento
Con la risposta n. 153 del 15 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se, nell'ambito di operazioni societarie straordinarie, il piano di riparto non viene correttamente notificato per una erronea indicazione dell'indirizzo PEC del destinatario, quest'ultimo può comunque presentare, scaduti i termini, una dichiarazione integrativa con la riduzione non operata dell'IVA.
Si ricorda che se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola (art. 26 c. 2 DPR 633/72).
Tale disposizione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente (art. 26 c. 3 bis DPR 633/72):
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato;
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
Nel caso di specie, la società Beta ha emesso 10 fatture nei confronti della società Gamma. In seguito al fallimento di Gamma, Beta ha presentato la domanda di insinuazione allo stato passivo per l'importo delle 10 fatture. Successivamente Beta ha conferito alla società Delta il ramo d'azienda comprendente i crediti di cui alle citate fatture.
Nell'ambito di un'operazione straordinaria di fusione con incorporazione, Delta è divenuta ETA e quest'ultima è subentrata nel diritto di credito. Il curatore fallimentare, tuttavia, ha comunicato il deposito del piano di riparto e anche il decreto di chiusura del fallimento alla PEC della società esistente pre-fusione, società ormai cancellata dal registro delle imprese e con partita IVA cessata, anziché a ETA. Sentito nuovamente il curatore, dopo due anni, ETA ha ricevuto i suddetti documenti via mail.
Come chiarito dall'AE, solamente ETA avrebbe potuto emettere la nota di variazione. Avendo indicato al curatore la PEC erronea ed essendo scaduti i termini, ETA può presentare una dichiarazione integrativa con la riduzione IVA non operata.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
L'Agenzia delle Entrate, con le Risp. 8 febbraio 2024 nn. 35 e 37, ha chiarito il caso di un'operazione di scissione totale asimmetrica verso due beneficiarie di nuova c..
Approfondisci con
Una recente pronuncia torna sulla tematica del trattamento del credito di rivalsa IVA – vantato dal professionista – per prestazioni rese in favore dell'imprenditore successivamente dichiarato fallito (Cass. 28 febbraio..
Matteo Dellapina
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.