martedì 16/07/2024 • 06:00
Nell'ambito dell'attuazione della Riforma fiscale, il Decreto riscossione, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede l'obbligo per l'agente della riscossione di informare i coobbligati nel caso in cui il debitore principale abbia ottenuto la possibilità di rateizzare il debito iscritto a ruolo.
Obiettivi del Decreto sulla riscossione sul rapporto coobbligati-debitore
L'art. 18 della legge delega n. 111/2023, stabilisce, che nell'esercizio della delega il Governo osservi, ai fini della revisione del sistema nazionale della riscossione, alcuni principi e criteri direttivi specifici, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali.
Tra le principali misure che il legislatore delegato dovrà assumere si segnalano:
La riforma dovrà prevedere, inoltre, l'incremento dell'utilizzo delle più evolute tecnologie e l'interoperabilità dei sistemi, la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateazione, il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento.
Tutti punti che sono stati sviluppati e contenuti nello schema di Decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”.
Nella citata legge delega era stata prevista l'introduzione di una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti che assicuri un corretto equilibrio tra tutela del credito erariale e diritto di difesa.
Nell'attuale sistema di riscossione l'erario considera coobbligato colui che è condebitore del debito tributario insieme al soggetto che lo ha determinato al quale toccherebbe effettuare il pagamento. Sussiste quindi l'invio della cartella di pagamento al coobbligato, come dispone l'art. 25 DPR 602/73, anche se non ha contratto quel debito, ma ne diventa responsabile per effetto di una norma di legge che lo prevede.
Ne consegue che, l'agente della riscossione può notificare la cartella di pagamento al solo debitore principale o ad entrambi contemporaneamente o addirittura anche solo al coobbligato. Entrambi i soggetti, l'obbligato principale ed il coobbligato, sono responsabili insieme per il pagamento del debito e delle relative sanzioni, interessi e accessori.
In proposito si segnala il principio dettato dalla Suprema Corte, sez. trib., con la sent. del 10 agosto 2022, n. 24582, laddove è stato stabilito che il coobbligato, pur non essendo a conoscenza della notificazione della cartella al debitore iscritto a ruolo, non viene a perdere (immediatamente) alcun diritto e non viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare.
Inoltre, nella stessa sentenza, viene ribadito che, in tema di procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dall'art. 25 DPR 602/73.
Capita, tuttavia, che il debitore principale, a seguito della notifica della cartella di pagamento, richieda e ottiene la rateazione delle somme iscritte a ruolo. In questo caso, il coobbligato attualmente non viene a conoscenza della rateazione formalizzata da detto debitore.
La soluzione dello schema di Decreto
A porre rimedio a questa mancanza è l'art. 15 dello schema di Decreto, che inserisce, nel DPR 602/73, l'art. 25-bis, rubricandolo “Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria”.
La nuova disposizione precisa che, in presenza di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale è ammesso alla dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria.
Ciò, a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale.
In tal caso, l'agente della riscossione informa immediatamente i coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione presentata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.
Sul punto, occorre capire quali sono le conseguenze della mancata comunicazione ai coobbligati della richiesta di rateazione presentata dal debitore principale. La novella, in realtà, tratta della sospensione/interruzione della “prescrizione del diritto di credito”, ma non disciplina una eventuale richiesta di versamento del debito ai coobbligati da parte dell'agente della riscossione.
Il punto meriterebbe una precisazione.
Si modifica, inoltre, il c. 1 degli articoli 45 e 50 del DPR 602/73, introducendo la previsione della necessità, prima di avviare la riscossione coattiva nei confronti di un determinato soggetto, sia esso il debitore iscritto a ruolo ovvero un coobbligato solidale, paritetico o dipendente, di notificare preventivamente la cartella di pagamento al medesimo soggetto.
In tal modo, per garantire la massima tutela del diritto di difesa, non sarà più sufficiente far precedere l'esecuzione forzata a carico del coobbligato dalla notifica del solo avviso di intimazione, sulla base della cartella di pagamento notificata al debitore iscritto a ruolo.
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