La L. 4 luglio 2024 n. 104 in materia di disposizioni di politiche sociali e di enti del Terzo settore è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2024 n. 168. Tale Legge apporta alcune modifiche al Codice del Terzo settore.
L'articolo 1 estende la deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali, mentre l'articolo 2 istituisce un tavolo nazionale di lavoro per coordinare e supportare gli interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.
L'articolo 3 istituisce la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, il 9 aprile di ogni anno, per sensibilizzare sull'importanza dell'ascolto dei minori.
Le modifiche al codice del Terzo settore
L'articolo 4 introduce modifiche al codice del Terzo settore, riguardanti l'applicazione di norme per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, l'acquisto della personalità giuridica, i requisiti per la redazione dei bilanci, le modalità di voto elettronico e per corrispondenza, i requisiti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e le procedure di liquidazione delle ONLUS.
Le principali modifiche apportate dall'articolo 4 sono:
- attività diverse e sponsorizzazioni: le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) possono svolgere attività secondarie e strumentali alle loro attività principali, con specifiche regole per l'uso dei proventi derivanti da sponsorizzazioni e altre attività;
- personalità giuridica per le imprese sociali: le imprese sociali che si iscrivono nella sezione apposita del registro delle imprese soddisfano il requisito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ottengono la personalità giuridica;
- enti privi di personalità giuridica: aumentato a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, comunque denominati, entro il quale è consentito redigere il bilancio annuale nella forma del rendiconto per cassa;
- enti del Terzo settore: possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata, limitatamente ai casi in cui i proventi, comunque denominati, siano pari o inferiori a 60.000 euro;
- deposito dei rendiconti e dei bilanci ETS: entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, presso il RUNTS. Per gli ETS con "attività commerciale", entro 60 giorni dall’approvazione, presso il registro delle imprese;
- assemblea dei soci in via telematica: viene consentita la partecipazione e il voto telematico per gli associati alle assemblee delle associazioni del Terzo settore;
- reti associative: le reti associative hanno un anno di tempo per adeguarsi al numero minimo di enti previsto dalla legge, dopo il quale potrebbero essere cancellate dal RUNTS.
Le modifiche semplificano e chiariscono le norme per gli Enti del Terzo Settore, facilitandone l'operatività e la trasparenza contabile.
Le nuove regole per le assemblee telematiche e la nomina degli organi di controllo rappresentano un passo avanti verso la modernizzazione e l'efficienza delle pratiche amministrative degli ETS.
Nuovi parametri per la nomina dell'organo di controllo e del revisore legale
Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando sono superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate: 300.000 euro;
- numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità.
Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate: 3.000.000 euro;
- numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
Le altre novità previste dalla Legge
L'articolo 5 modifica il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, riguardo alla quota di partecipazione degli enti del Terzo settore in società di capitali.
L'articolo 6 decreta l'estinzione della Fondazione Italia sociale e ne prevede la liquidazione.
L'articolo 7 esonera gli enti del Terzo settore dal regime di responsabilità solidale in materia di imposta sulle successioni e donazioni. Nel dettaglio, l'articolo 7 modifica il decreto legislativo 346/90 aggiungendo il comma 5 bis, il quale specifica che il regime di responsabilità solidale non si applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni, nonché alle imposte ipotecaria e catastale, come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 346/90 e dall'articolo 82, comma 2, del codice del Terzo Settore (decreto legislativo 117/2017).
Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, con alcune eccezioni per i coeredi che hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario e per i legatari. Inoltre, fino all'accettazione dell'eredità, i chiamati all'eredità rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari posseduti.
Infine, l'articolo 8 della Legge in commento modifica l'articolo 705 del codice civile, consentendo agli enti del Terzo settore di dispensare l'esecutore testamentario dagli obblighi di apposizione dei sigilli e di inventario dei beni dell'eredità, previo accordo di tutti i chiamati all'eredità e prestazione di garanzia per i debiti ereditari.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sono individuati i criteri e le modalità per la prestazione della garanzia prevista dal terzo comma dell'articolo 705 del codice civile.
Fonte: L. 4 luglio 2024 n. 104 (GU 19 luglio 2024 n. 168)