giovedì 11/07/2024 • 17:00
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 11 luglio 2024 n. 149, ha chiarito il trattamento fiscale di una cessione di asset materiali e immateriali ai fini IVA e delle imposte dirette.
redazione Memento
Il caso
La società ALFA s.r.l. ha presentato un'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate per chiarire il trattamento fiscale di una cessione di asset materiali e immateriali alla società BETA. La cessione riguarda una linea di business che include proprietà intellettuale, attrezzatura industriale, magazzini di prodotti e componenti, e una lista di fornitori.
Gli asset immateriali appartengono ad ALFA, mentre quelli materiali sono di proprietà di una sua consociata, DELTA, situata in un altro Stato membro dell'UE. ALFA intende acquistare gli asset materiali dalla consociata DELTA immediatamente prima della cessione a BETA.
Trattamento fiscale
La società ALFA ritiene che l'operazione debba essere qualificata come una cessione intracomunitaria di beni in Italia, non soggetta a IVA in quanto cessione d'azienda, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 633/1972. Inoltre, ALFA intende stabilire il trattamento fiscale corretto per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le imposte dirette (IRES e IRAP).
Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, nel suo parere, rileva che la cessione non configura una cessione d'azienda o di ramo d'azienda, in quanto non esiste un collegamento funzionale e organizzativo tra gli asset immateriali di ALFA e gli asset materiali acquistati da DELTA.
Pertanto, l'operazione non potrà beneficiare del regime di esclusione ai fini IVA e sarà soggetta a imposta di registro in misura fissa. Per quanto riguarda le imposte dirette, le eventuali plusvalenze o minusvalenze realizzate dalla cessione concorreranno alla formazione del reddito imponibile IRES e della base imponibile dell'IRAP.
In sostanza, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che la cessione di asset da parte di ALFA a BETA non può essere considerata come una cessione d'azienda e, di conseguenza, non è esente da IVA. La cessione sarà soggetta all'imposta di registro e avrà implicazioni sulle imposte dirette, IRES e IRAP.
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