giovedì 11/07/2024 • 12:07
Il CNDCEC, con pronto ordini 9 luglio 2024 n. 55, ha chiarito che spetta sempre al Consiglio di Disciplina territoriale la valutazione della condotta del professionista nei casi in cui successivamente all'iscrizione all'Albo si venga a conoscenza di fatti che compromettono i requisiti di iscrizione.
redazione Memento
Con il pronto ordini n. 55 del 9 luglio 2024, il CNDCEC ha chiarito che se, in data successiva all'iscrizione all'albo, il Consiglio dell'Ordine viene a conoscenza di fatti e comportamenti tenuti dal professionista in epoca anteriore alla iscrizione che potenzialmente farebbero venire meno il requisito della condotta irreprensibile, la valutazione della condotta del professionista deve comunque essere effettuata dal Consiglio di Disciplina territoriale.
Si ricorda che ai fini della iscrizione all'albo, il Consiglio dell'Ordine deve verificare, tra gli altri, la sussistenza del requisito di cui all'art. 36 c. 1 lett. c D.Lgs. 139/2005 ovvero che il professionista sia di condotta irreprensibile. Tale requisito riveste particolare rilevanza ed infatti l'art. 37 dell'Ordinamento professionale dispone, al c. 2, che il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente.
Nel caso di specie, il professionista risultava possedere all'atto dell'iscrizione tutti i requisiti richiesti dall'art. 36, atteso che, in caso contrario, la sua richiesta di iscrizione all'albo sarebbe stata rigettata. Solo successivamente all'avvenuta iscrizione ed all'inizio dello svolgimento dell'attività professionale sono emersi fatti e condotte da parte dell'iscritto in contrasto con il mantenimento del requisito della condotta irreprensibile, ancorché antecedenti alla sua iscrizione (con ogni probabilità omesse in sede di dichiarazione in merito ai requisiti prescritti). In questo caso, si ritiene che la valutazione della condotta del professionista debba comunque essere effettuata dal Consiglio di Disciplina territoriale, al quale compete in via esclusiva l'esercizio della funzione disciplinare territoriale nei confronti degli iscritti all'albo.
In tema di sanzioni disciplinari riguardanti gli iscritti agli albi professionali, non si può escludere la rilevanza disciplinare delle condotte antecedenti l'iscrizione all'albo quando esse si siano protratte nel tempo ben oltre la data dell'iscrizione e, pertanto, integrino inevitabilmente un illecito disciplinare per i conseguenti riflessi negativi (Cass. 18 novembre 2015 n. 23540).
Rientra nel perimetro della cosa giudicata pure il rilievo circa la sussistenza del potere disciplinare anche per fatti risalenti ad epoca anteriore all'iscrizione all'albo professionale (Cass. 4 novembre 2021 n. 31571). Ciò premesso, si ritiene che, in sede di valutazione ai fini disciplinari delle condotte dell'iscritto antecedenti alla iscrizione all'albo, il Consiglio di Disciplina territoriale debba considerare sia la condotta riferita ad eventuali condanne penali antecedenti all'iscrizione, qualora la condotta disciplinarmente rilevante si sia protratta nel tempo ben oltre l'iscrizione all'albo, sia e soprattutto l'omessa menzione di condanna/e penale/i in sede di richiesta di iscrizione e quindi di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 DPR 445/2000.
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