sabato 13/07/2024 • 06:00
La riforma doganale è destinata a rivoluzionare le pratiche di temporanea esportazione e a ridefinire il trattamento delle dotazioni di bordo soggette a dazi doganali, introducendo una regolamentazione mirata a migliorare l'efficienza e la trasparenza nei processi commerciali internazionali.
La riforma doganale limita i requisiti previsti dal Tuld
La riforma doganale, approvata in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 26 marzo 2024, introduce alcune importanti novità in materia di temporanea importazione ed esportazione, apportando profonde modifiche ai regimi doganali previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (DPR 43/73, c.d. Tuld).
Il testo unico sulla legge doganale conferisce agli uffici doganali la facoltà di autorizzare la temporanea importazione ed esportazione di specifici beni. Tale misura, è finalizzata ad agevolare il traffico internazionale in quanto consente che veicoli, contenitori, strumenti, macchine, prodotti, materiali vari e bestiame possano essere ammessi al regime dell'importazione ed esportazione temporanea, previa prestazione di idonea cauzione.
L'art. 72 delle Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione modifica tale disciplina superando la temporanea importazione e riformando le ipotesi temporanea esportazione.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa delle Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, il nuovo articolo disciplina il solo regime di temporanea esportazione delle merci unionali destinate a essere reimportate tal quali, subordinandolo al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali e limitandone l'applicazione a specifiche fattispecie.
Nello specifico, l'art 72 prevede che il competente ufficio dell'Agenzia può autorizzare l'esportazione temporanea di merce unionale destinata a essere reimportata tal quale da utilizzare come campioni, per studio, per visionatura, per esperimento, per collaudo, per tentarne la vendita, per manifestazioni culturali, fieristiche, artistiche, sportive, tecniche, scientifiche, per turismo, per spettacoli, esclusi quelli cinematografici, per pascolo, per riproduzione nonché per altre esigenze simili. L'art. 72, comma 2, delle Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione specifica, inoltre, che le merci possono rimanere vincolate alla temporanea esportazione per il tempo necessario a raggiungere la finalità per cui sono state esportate e comunque per un periodo massimo di
trentasei mesi, eventualmente prorogabile su richiesta motivata dell'interessato.
Limiti per l'esportazione temporanea e superamento della temporanea importazione
Con la riforma è superato il regime della temporanea importazione e limitato notevolmente quello relativo alla temporanea esportazione, l'art. 72 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione esclude la possibilità, per gli operatori, di inviare macchinari all'estero con la finalità di utilizzarli per l'esecuzione di lavori o la produzione di beni. Sul punto sarebbe necessario chiarire quale destinazione attribuire a quei beni temporaneamente esportati per fini produttivi, la soluzione potrebbe essere ricercata nel Codice doganale dell'Unione. L'art. 203 Cdu disciplina, infatti, la reintroduzione in franchigia, ovvero, quel procedimento doganale che consente alle merci non unionali, dopo essere state inizialmente esportate come merci unionali dal territorio doganale dell'Unione, di essere reintrodotte entro il termine di tre anni e dichiarate per l'immissione in libera pratica, esentandole dai dazi all'importazione, a domanda dell'interessato. Il Cdu disciplina anche il regime di ammissione temporanea che consente lo spostamento in entrata di merci non unionali nel territorio UE da riesportare senza effettuare modifiche.
Novità anche per le dotazioni di bordo
La riforma interesserà anche le provviste e le dotazioni di bordo. L'articolo 74 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione modifica l'art. 252 del Tuld, stabilendo che l'approvvigionamento di aeromobili e navi consiste nella fornitura di provviste e dotazioni di bordo.
Le provviste di bordo, secondo la normativa vigente, comprendono tutte le merci utilizzate a bordo di navi o aeromobili per garantire il normale funzionamento e manutenzione, inclusi il consumo dell'equipaggio e dei passeggeri e l'alimentazione degli organi di propulsione. Le dotazioni di bordo, invece, si riferiscono a macchinari, attrezzi, arredi e altri oggetti utilizzabili più volte, destinati all'ornamento o al funzionamento del mezzo di trasporto. La definizione è rilevante anche in materia di accise, per individuare le ipotesi di esenzione.
Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/95) stabilisce che l'accisa diventa esigibile nel momento in cui un prodotto viene destinato al consumo interno. La riforma renderà necessaria una dichiarazione di esportazione specifica per dimostrare l'effettivo imbarco delle merci, ai sensi della normativa doganale unionale. Per poter beneficiare dell'esenzione dalle accise, sarà indispensabile fornire prove concrete dell'imbarco delle merci. È necessario, inoltre, specificare che l'esenzione dal pagamento dele accise riguarderà le sole navi “in partenza dai porti dello Stato”. La Corte di cassazione ha chiarito che tale status sussiste soltanto se il mezzo può salpare dal porto in qualsiasi momento e a propria discrezione (sent. 28 febbraio 2020, n. 5482; 17 novembre 2023, n. 31987). Queste modifiche richiederanno un'attenta valutazione da parte degli operatori del settore marittimo al fine di garantire il rispetto dei nuovi requisiti e massimizzare le opportunità offerte dal regime fiscale.
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