mercoledì 10/07/2024 • 11:05
Il Ministero del Lavoro, con DI 21 maggio 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2024 n. 159, informa dell’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, che garantisce una tutela ai dipendenti del settore in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
redazione Memento
Con DI 21 maggio 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2024 n. 159, il Ministero del Lavoro informa dell’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
Il Fondo ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti, i dirigenti e i lavoratori a domicilio.
Le prestazioni del Fondo
Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti indicati, con esclusione dei dirigenti, all'erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Tra i destinatari dell’assegno di integrazione salariale sono ricompresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
La contribuzione al Fondo
A copertura di tale prestazione è dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,50%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per i datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
b) un contributo ordinario dello 0,80%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti fino a 15 dipendenti;
c) un contributo ordinario pari all'1% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti;
d) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell’assegno, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.
N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale, per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al primo punto si riduce in misura pari al 40%. |
L’importo dell’assegno
L'importo dell'assegno di integrazione salariale è pari all’ordinaria prestazione dell'integrazione salariale (art. 3 D.Lgs. 148/2015), con il relativo massimale.
Come accedere alla prestazione?
Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alle articolazioni territoriali delle Parti firmatarie dell'accordo del 27 dicembre 2022 le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l’entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per le integrazioni salariali ordinarie (art. 14 D.Lgs. 148/2015).
Fonte: DI 21 maggio 2024
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