martedì 09/07/2024 • 06:00
Il Decreto PNRR e il Decreto Agricoltura rafforzano le misure di contrasto al lavoro sommerso e al caporalato con un pacchetto di norme che puntano a inasprire il regime sanzionatorio e a incrementare le attività di vigilanza ispettiva: dalla maxi-sanzione fino al nuovo sistema informativo, passando dalle liste di conformità INL.
Le politiche di contrasto al lavoro sommerso e al caporalato si integrano di nuove misure repressive, a carattere sanzionatorio, adottate nell'ambito di un potenziamento complessivo delle attività di vigilanza ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale nei settori a maggior rischio di illegalità (su tutti edilizia e agricoltura).
Decreto PNRR: inasprimento della maxi-sanzione per il lavoro sommerso
Il Decreto PNRR (art. 29, c. 3, DL 19/2024 conv. in legge 56/2024) ha modificato la c.d. maxi-sanzione per il lavoro sommerso, prevista dall'art. 3, c. da 3 a 5, DL 12/2002, per i casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di assunzione da parte del datore di lavoro privato.
La norma ha disposto un innalzamento (ulteriore) del 10% dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, così elevando al 30% la percentuale di maggiorazione già prevista nella misura del 20% (sugli importi originari) dall'art. 1, c. 445, lett. d), n. 1, Legge 145/2018. Pertanto, a partire dal 2 marzo 2024 la maxi-sanzione risulta così graduata:
Resta invariata la maggiorazione del 20% – in forza dell'art. 3, c. 3-quater, DL 12/2022 – in caso di impiego di:
Così come resta confermata la previsione dell'art. 1, c. 445, lett. e), legge 145/2018 secondo cui le maggiorazioni (del 30%) sono raddoppiate (al 60%) ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti (c.d. recidiva).
Regime intertemporale della nuova maxi-sanzione
Con Nota 1156/2024, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuovi chiarimenti aggiornando il “Vademecum sull'applicazione della maxi-sanzione per il lavoro sommerso" di cui alla precedente Nota 1552/2022. Tra gli aspetti chiariti vi è l'individuazione del momento in cui si consuma l'illecito amministrativo, determinante ai fini del regime sanzionatorio applicabile: aderendo ai più recenti orientamenti della Cassazione, e superando così i propri precedenti, l'INL precisa che l'impiego irregolare di lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto, integra un illecito di tipo omissivo istantaneo con effetti permanenti che, pertanto, si consuma nel momento in cui, decorso il termine normativamente previsto per la comunicazione di assunzione, la stessa non viene effettuata. Ne consegue che, nelle ipotesi di modifiche normative (come nel caso dei nuovi importi sanzionatori introdotti ex DL 19/2024), la normativa applicabile è quella vigente “al momento dell'instaurazione del rapporto sommerso e non della sua cessazione”.
Viene inoltre chiarito che, in caso di dissociazione tra sede legale (luogo di consumazione dell'illecito) e unità produttiva (luogo di accertamento dell'illecito), l'adozione dell'ordinanza ingiunzione è a cura dell'ITL nel cui ambito di competenza è ubicata la sede legale del soggetto ispezionato.
Lista di conformità INL
I commi 7-9 dell'art. 29 DL 19/2024 introducono un nuovo strumento di attestazione ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale nei casi in cui, all'esito dell'accertamento, non emergano violazioni o irregolarità: l'INL sarà tenuto a rilasciare un apposito attestato iscrivendo il datore di lavoro, previo assenso, in un'apposita «Lista di conformità INL» consultabile pubblicamente sul sito istituzionale dell'INL.
Dalla data di iscrizione a tale lista, e per un periodo di dodici mesi, il datore di lavoro non è sottoposto ad ulteriori verifiche da parte dell'INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisiti, viene disposta la cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.
La task force “lavoro sommerso”
Con DM 28 marzo 2024 n. 50 è stata costituita presso l'INL la task force istituzionale “lavoro sommerso” cui è affidato il compito di realizzare – in continuità con le attività già previste dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025 – un'ulteriore pianificazione strategica dell'attività di contrasto al lavoro sommerso, anche in chiave di prevenzione, secondo le specificità dei diversi settori economici e dei contesti territoriali. La misura è stata accompagnata dall'impegno del Governo ad un ulteriore potenziamento dell'organico ispettivo dell'INL.
Decreto Agricoltura: lotta al caporalato
Il DDL 1138 di conversione in legge del DL 63/2024 (Decreto Agricoltura) – approvato in Commissione Industria e Agricoltura del Senato il 3 luglio (e trasmesso alla Camera) – preannuncia nuove misure di contrasto al reato di caporalato di cui all'art. 603-bis CP (“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”).
Viene inserito un nuovo comma 5-bis all'art. 25-quater, DL 119/2018 conv. in legge 136/2018 che, allo scopo di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura, prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro di un Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura, alla cui formazione concorrono anche i Ministeri dell'Agricoltura e degli Interni, nonché Inps, Inail, INL, Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) e Istat.
La misura punta a creare un sistema di contrasto al lavoro sommerso e al caporalato nell'agricoltura attraverso la condivisione delle informazioni tra le varie amministrazioni statali e le regioni. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo, infatti, ciascun'amministrazione mette a disposizione i dati conoscitivi in proprio possesso: il Ministero del lavoro, i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole; il Ministero dell'agricoltura, l'anagrafe delle aziende agricole e i dati sulla loro situazione economica nonché il calendario delle colture; il Ministero dell'interno, i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l'INPS, i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'INAIL, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole; l'INL, i risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'ISTAT, i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo.
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Marianna Russo
- Ricercatrice di diritto del lavoro presso l'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli"Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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