venerdì 05/07/2024 • 06:00
Le Sezioni Unite della Cassazione 4 luglio 2024 n. 18284 e n. 18286, si sono pronunciate in merito a due casi relativi all'IVA all'importazione: il primo riguarda il mancato pagamento dell'IVA su un quadro importato illegalmente; il secondo, invece, riguarda il mancato pagamento di dazi e dell'IVA per l'importazione non autorizzata di un'autovettura.
redazione Memento
Mancato pagamento dell'IVA all'importazione su quadro importato illegalmente (Cass. SU 4 luglio 2024 n. 18284)
Il caso riguarda la confisca di un quadro importato illegalmente dalla Svizzera senza pagare l'IVA all'importazione. Nel dettaglio, ci si chiede se l'art. 301 del Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD), che prevede la confisca obbligatoria per i beni illecitamente importati, sia ancora applicabile dopo la depenalizzazione del contrabbando semplice operata con il D.Lgs. 8/2016.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva ritenuto l'art. 301 TULD abrogato, ma l'Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione. La Corte ha rimesso la causa alle Sezioni Unite civili per valutare l'applicabilità della confisca ex art. 301 TULD alle condotte di contrabbando semplice dopo la depenalizzazione.
La Corte ha evidenziato:
Tuttavia, la Corte ha rilevato dubbi di costituzionalità rispetto ai principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'art. 3 Cost., nonché dell'art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, per l'eccessività di una misura come la confisca applicata a prescindere dalla condotta del contribuente.
Infine, la Corte ha concluso che il combinato disposto dell'art. 70 DPR 633/72 in relazione agli artt. 282 e 301 TULD è idoneo a determinare l'applicazione della confisca doganale per la condotta contestata. Tuttavia, la Corte ha lasciato aperta la questione della non manifesta infondatezza sulla legittimità costituzionale sollevata.
Mancato pagamento di dazi e IVA all'importazione su autovettura (Cass. SU 4 luglio 2024 n. 18286)
Il caso riguarda il mancato pagamento di dazi e IVA all'importazione per l'importazione non autorizzata di un'autovettura di proprietà di una società, e la successiva confisca della medesima autovettura.
La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, affermando la legittimità della confisca nonostante la depenalizzazione del contrabbando semplice.
Il ricorso per cassazione è stato proposto con sei motivi, contestando la sentenza della Commissione tributaria regionale.
Il ricorso è stato respinto dalla Corte Suprema di Cassazione, che ha confermato la legittimità della confisca in base all'art. 301 TULD, considerando che la confisca è una misura di sicurezza necessaria per tutelare gli interessi finanziari dello Stato e dell'Unione europea.
La Corte ha ritenuto:
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La Cassazione affronta il tema della responsabilità solidale del rappresentante indiretto in dogana per l'IVA all'importazione. Del mancato pagamento risponde soltanto l'importatore e non anche il suo rappresentante ind..
Piero Bellante
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