giovedì 13/06/2024 • 06:00
Entro il 1° luglio 2024 occorre versare il saldo dell'imposta sostitutiva dovuta dagli imprenditori individuali che si sono avvalsi dell'estromissione agevolata. Come provvedere al versamento?
La Legge bilancio 2023 ha riproposto per gli imprenditori individuali la possibilità di estromettere a condizioni di favore entro la data del 31 maggio 2023 (con effetto retrodatato al 1° gennaio 2023) gli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2022 (si ricorda che la disciplina relativa all'estromissione agevolata è stata originariamente introdotta dall'art. 1 c. 121 L. 208/2015).
La procedura consente all'imprenditore individuale di trasferire gli immobili dalla sfera imprenditoriale a quella personale, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, in luogo di quella ordinaria.
Soggetti beneficiari
La misura agevolativa è rivolta ai soggetti che rivestivano la qualifica di imprenditore individuale alla data del 1° gennaio 2023. Possono, altresì, beneficiare dell'estromissione:
Al contrario, sono esclusi i soggetti che alla data dal 1° gennaio 2023 avevano perso la qualifica di imprenditore individuale, e gli imprenditori individuali che avevano concesso in affitto o in usufrutto l'unica azienda anteriormente al 1° gennaio 2023.
Immobili interessati
Sono agevolabili:
Per poter essere considerati relativi all'impresa individuale, gli immobili devono essere annotati nell'inventario ovvero, per le imprese in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili (art. 65 c. 1 TUIR). Viceversa, gli immobili strumentali per destinazione acquisiti fino al 31 dicembre 1991 possono essere estromessi anche se non presenti nell'inventario (L. 413/91).
L'agevolazione non spetta per gli immobili posseduti in leasing (ad eccezione di quelli riscattati entro il 31 ottobre 2022) in quanto si tratta di beni non posseduti in proprietà o diritto reale (si veda Ris. AE 188/2008)
Indicazioni operative
Si ricorda che:
Ai fini IVA, l'estromissione degli immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa, ai sensi dell'art. 2 c. 2 n. 5) DPR 633/72 (cessione di beni). Pertanto, se l'operazione è rilevante ai fini dell'imposta, entro il 31 maggio 2023 doveva essere emessa un'autofattura elettronica con codice documento TD27.
Imposta sostitutiva
Ai fini dell'estromissione è dovuta un'imposta sostitutiva con aliquota 8% sulla differenza tra:
L'imposta sostitutiva deve essere versata (codice tributo 1127 riportando l'anno di riferimento 2023), senza interessi e senza possibilità di rateizzo, entro:
Infine, si ricorda che:
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La legge di Bilancio 2023 ripropone l'estromissione agevolata dei beni immobiliari strumentali dal patrimonio dell'impresa: possono essere ricondotti nella sfera privatistica dell'imprenditore pagando un'imposta sostitu..
Federico Gavioli
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