mercoledì 12/06/2024 • 06:00
Lo Schema di D.Lgs. di recepimento della Direttiva CBCR definisce la normativa applicabile in materia di rendicontazione delle informazioni da parte di talune imprese e succursali. Quali sono le novità previste dal Decreto?
Contesto normativo di riferimento
Le prime linee guida in merito all'obbligo di rendicontazione CBCR, e allo scambio delle informazioni tra le Amministrazioni fiscali, si rinvengono nel BEPS, in particolare nell'Action 13 (“Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”), le cui indicazioni sono state recepite nel nostro ordinamento con la Legge 28 dicembre 2015 n. 208. L'Action 13 è intervenuta sul Capitolo V delle Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, introducendo il c.d. three-tiered approach (i.e. Master File, Country File e Country by country reporting - CBCR).
A livello unionale, la Direttiva (UE) 2016/881 ha introdotto le disposizioni relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (Gazzetta Ufficiale UE del 3 giugno 2016)
Le novità del Decreto
Lo schema di Decreto Legislativo reca attuazione della Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, che modifica la Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.
In particolare, lo schema modifica il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139, inserendo il Capo I-bis, rubricato “Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali – attuazione del Capo 10-bis della direttiva 2013/34/UE”.
Ambito di applicazione
L'art. 5-ter d.lgs. 18 agosto 2015, n.139 definisce l'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione, prevedendo che è tenuta a redigere e pubblicare una comunicazione sulle imposte sul reddito:
Tale obbligo riguarda, al ricorrere di particolari condizioni, anche una succursale (i.e. stabile organizzazione nel territorio dello Stato come definita dall'art. 162 del TUIR, fatto salvo quanto stabilito dagli Accordi internazionali contro la doppia imposizione in vigore tra l'Italia e lo Stato terzo di incorporazione dell'impresa).
Casistica
Le società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo e incluse nel perimetro di consolidamento di questa redigono e pubblicano una comunicazione sull'imposta sul reddito relativa all'impresa capogruppo.
Qualora l'impresa capogruppo di un paese terzo non fornisce tutte le informazioni richieste, necessarie ai fini dell'assolvimento degli obblighi in commento la società controllata redige, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, contenente tutte le informazioni comunque in suo possesso o da essa ottenute o acquisite, nonché una dichiarazione attestante che la sua impresa capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.
Le succursali aperte da un'impresa capogruppo di un paese terzo, da una società controllata dall'impresa capogruppo di un paese terzo o da un'impresa autonoma di un paese terzo redigono e pubblicano una comunicazione sull'imposta sul reddito relativa all'impresa capogruppo di un paese terzo o all'impresa autonoma del paese terzo, a seconda dei casi. Inoltre, la succursale redige, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito contenente tutte le informazioni comunque in suo possesso o da essa ottenute o acquisite, nonché una dichiarazione attestante che la sua impresa capogruppo o l'impresa autonoma, a seconda dei casi, non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.
Non sono soggette agli obblighi in parola:
Ambito oggettivo
La comunicazione sulle imposte sul reddito deve contenere le seguenti informazioni (i.e. nel caso di società capogruppo, devono essere comunicate le informazioni con riferimento a tutte le società incluse nel perimetro di consolidamento per l'esercizio di riferimento; cfr. anche l'art. 4 del Decreto MEF del 23 febbraio 2017):
Sanzioni
Agli amministratori della società o dell'impresa che omettono di depositare la comunicazione è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 145, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (i.e. da Euro 10.000 a Euro 50.000). Quando il deposito presso il Registro delle Imprese della comunicazione avvenga entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto, la sanzione è ridotta della metà. Salvo che il fatto costituisca reato, quando la comunicazione contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero siano omessi fatti materiali rilevanti, la sanzione è aumentata al doppio.
Le precisazioni dello schema di Decreto - Tabella Riassuntiva
Contenuto della comunicazione sulle imposte sul reddito (art. 5-quinquies). Ammontare complessivo dei ricavi, comprensivi delle operazioni con parti correlate.
NOTA BENE: i ricavi sono espressi nella medesima valuta utilizzata per la redazione del bilancio consolidato della società capogruppo o dell'impresa capogruppo di un paese terzo, o per la redazione del bilancio di esercizio nel caso di società autonoma. Le società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo tenute alla redazione e pubblicazione della comunicazione possono esprimere gli importi nella medesima valuta utilizzata per la redazione del proprio bilancio. |
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Contenuto della comunicazione sulle imposte sul reddito – art. 5-quinquies. Presentazione delle informazioni
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Le informazioni sono presentate:
Le informazioni sono presentate utilizzando il modello previsto dall'atto di esecuzione emanato dalla Commissione UE, ai sensi dell'art. 48-quater della Direttiva 2013/34/UE. |
Esenzioni (art. 5-quater)
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La bozza di Decreto alcune esenzioni. Gli obblighi di comunicazione non si applicano:
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Pubblicazione e accessibilità (art. 5-sexies)
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La comunicazione entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale la comunicazione è redatta, è:
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Responsabilità in materia di redazione, pubblicazione e messa a disposizione della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito (art. 5-septies)
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La responsabilità di garantire la conformità della comunicazione con quanto previsto nella bozza di Decreto compete agli amministratori della società. Nell'adempimento dei loro obblighi, gli amministratori agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza. NOTA BENE: L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni in commento e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea. |
Dichiarazione del revisore legale - art. 5-octies |
Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti delle società di cui al comma 1 dell'art. 5-ter citato, verifica:
Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale riporta nella relazione un'attestazione circa quanto previsto nei punti precedenti. |
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