sabato 01/06/2024 • 06:00
L'avvio della stagione delle dichiarazioni dei redditi apre la strada anche al versamento delle imposte e, in particolare, del saldo e dell'acconto IRPEF. La prima data da annotare, relativa alla scadenza dei versamenti, è quella del 1° luglio 2024, considerato che il 30 giugno cade di domenica. Come procedere alla rateizzazione?
I termini per il versamento delle imposte
I versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione dei redditi, e quelli relativi al primo acconto delle imposte, devono essere eseguiti entro il 1° luglio 2024 (Il 30 giugno 2024 è domenica), ovvero entro il 31 luglio 2024.
I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2023 e prima rata di acconto per il 2024) entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza, devono applicare sulle somme, la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Inoltre i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi, di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione, tenuti a effettuare entro il 1° luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dall'IRAP, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.
Tali disposizioni si applicano, anche ai soggetti che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, nonché quelli che applicano il regime forfettario.
Con riferimento agli acconti, la base di calcolo per la loro determinazione è data dall'imposta del periodo precedente diminuita delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute spettanti, così come risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente. Oltre a questo metodo, c.d. storico, il contribuente può utilizzare il metodo “previsionale” che si applica nel momento in cui l'imposta dovuta per il periodo d'imposta in cui si versa l'acconto, sia inferiore o nulla rispetto a quella del periodo precedente.
Semplificazioni per i pagamenti rateali di acconto e saldo IRPEF
L'art. 8 del Decreto sulle semplificazioni degli adempimenti tributari (D.Lgs n. 1/2024), è intervenuto sulle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n.241/1997, prevedendo il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale si può perfezionare la rateizzazione dei versamenti.
La circolare AE n. 9 del 2 maggio 2024, è intervenuta su modalità e termini di pagamento rateale, ovvero sul differimento (dal mese di novembre al 16 dicembre) del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e acconto, e sull'unica data di scadenza per tutti i contribuenti (che corrisponde al 16 di ogni mese) entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.
Tutti i contribuenti, titolari e non di partita Iva, possono avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento che potrà essere effettuato tramite il modello F24 indicando nell'apposito campo della rateazione, la rata per la quale si sta effettuando il pagamento.
Versamento delle rate al 16 del mese
Con la finalità di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, viene previsto che le rate mensili (di pari importo, e maggiorate degli interessi quelle successive alla prima) siano versate da tutti i contribuenti entro il giorno 16 di ciascun mese. Il piano di rateazione si deve comunque completare entro il 16 del mese di dicembre relativo all'anno di presentazione della dichiarazione da cui emerge il debito.
Il contribuente che intende rateizzare i versamenti deve:
Esempio Ipotizzando una rateizzazione con il numero massimo di rate possibili (nel caso specifico pari a 7), i versamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti scadenze:
Si ricorda che le rate successive alla prima sono maggiorate del 4% annuo. |
Versamento dell'imposta sulle cripto-attività
Con riferimento ai versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà eventualmente anche versare se dovuti, il saldo 2023 e gli acconti 2024 dell'imposta sul valore delle cripto-attività.
Dal 1° gennaio 2023, è prevista un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute dai soggetti residenti, qualora su di esse non venga applicata l'imposta di bollo da parte di un intermediario. L'obbligo non è previsto soltanto per i soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale, ovvero quelli che compilano il quadro RW della dichiarazione dei redditi, ma anche per i soggetti esonerati dalla compilazione di tale modulo.
Come si calcola l'imposta
L'imposta è dovuta nella misura del 2 per mille del valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma presso la quale le stesse sono state acquistate e sono detenute, facendo riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione. Qualora queste vengano cedute, vendute o trasferite prima della fine dell'anno, l'imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di co-intestazione.
Nel caso in cui per tali cripto-attività sia stata versata nello Stato estero dell'intermediario, a titolo definitivo un'imposta patrimoniale, questa genererà un credito d'imposta da utilizzare in deduzione dell'imposta sostitutiva dovuta in Italia e fino a concorrenza dell'ammontare di quest'ultima.
Come per l'IRPEF, oltre al saldo, dovrà essere versato anche l'acconto (se dovuto), per il quale si potrà utilizzare il metodo storico o previsionale.
L'acconto si dovrà versare in un'unica soluzione, o in due rate, la prima sarà dovuta entro il termine di pagamento del saldo della dichiarazione dei redditi, (1° luglio 2024) o entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0.40% e la seconda o unica rata andrà al 2 dicembre 2024, in quanto il 30 novembre è sabato.
Il versamento va effettuato tramite il modello F24 utilizzando i codici tributo: 1727 per il saldo, 1728 per l'acconto I rata, e 1729 per l'acconto II rata.
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Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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