giovedì 23/05/2024 • 06:00
I dati delle liquidazioni periodiche IVA del primo trimestre 2024 devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate entro il 31 maggio, utilizzando il nuovo Modello risultante dalle modifiche introdotte dal Decreto sugli adempimenti tributari di attuazione della Riforma fiscale.
L'obbligo di presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è stato istituito, a decorrere dall'anno 2017, dall'art. 21-bis del D.L. n. 78/2010.
Modello di comunicazione
A partire dalla comunicazione in scadenza il 31 maggio 2024, relativa alle liquidazioni periodiche del primo trimestre dell'anno in corso, occorre utilizzare il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 125654/2024, con il quale sono state apportate alcune modifiche alle informazioni contenute nel modello approvato con provvedimento n. 58793/E/2017.
In particolare, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'art. 9 del DLgs. n. 1/2024 (decreto Adempimenti tributari), avvenuta il 13 gennaio 2024, è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell'IVA periodica, che passa da 25,82 a 100 euro.
L'art. 9 del DLgs. n. 1/2024, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, consente di ridurre la frequenza dei pagamenti, rinviando quelli di importo poco significativo.
A tal fine, a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno in corso, la norma incrementa a 100 euro il limite di importo, previsto dagli artt. 1, comma 4, del D.P.R. n. 100/1998 e 7, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 542/1999, al di sotto del quale il soggetto passivo, in caso di liquidazione mensile o trimestrale dell'IVA, può rimandare il versamento al periodo successivo.
I versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile), ovvero ai primi tre trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale), qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Tra le ulteriori novità della modulistica, la sostituzione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e l'eliminazione del codice 2 nel paragrafo “Eventi eccezionali” alla pag. 6 delle istruzioni. La descrizione del rigo VP10 e il titolo, inoltre, sono sostituiti dalla dicitura: “Versamenti auto F24 elementi identificativi” e, quindi, è stata aggiornata anche l'indicazione della relativa istruzione, in cui si afferma che occorre riportare “l'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli effettuati utilizzando nel modello F24 elementi identificativi gli appositi codici tributo (decreto-legge n. 262/2006)”.
Termini di presentazione
L'adempimento ha cadenza trimestrale, dovendo essere effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, fatta eccezione per la comunicazione relativa al secondo trimestre, la cui scadenza è fissata al 30 settembre in base all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 73/2022.
Tale tempistica opera a prescindere dalla periodicità di liquidazione dell'imposta, sia essa mensile o trimestrale.
La comunicazione dei dati relativi alla liquidazione IVA relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione IVA annuale. Il caso, quest'ultima deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Dati da comunicare
Rigo |
Descrizione |
---|---|
VP1 |
Periodo di riferimento (mese o trimestre); segnalazione di situazioni particolari (subforniture, agevolazioni in caso di eventi eccezionali o operazioni straordinarie) |
VP2 |
Totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA |
VP3 |
Totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA |
VP4 |
IVA esigibile |
VP5 |
IVA detratta |
VP6 |
IVA dovuta o a credito |
VP7 |
Debito IVA risultante dal periodo precedente non superiore a 100 euro |
VP8 |
Credito IVA del periodo precedente |
VP9 |
Credito IVA dell'anno precedente |
VP10 |
Versamenti auto F24 elementi identificativi |
VP11 |
Crediti d'imposta |
VP12 |
Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali |
VP13 |
Acconto dovuto |
VP14 |
IVA da versare o a credito |
Soggetti esclusi
Dall'obbligo comunicativo sono esclusi i soggetti non tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, nonché coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, salvo che nel corso dell'anno non vengano meno le condizioni di esonero.
Si tratta, per esempio, dei soggetti che si avvalgono del regime forfettario (art. 1, commi 54-89, della L. n. 190/2014), dei contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011), dei soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti e dei produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.
L'obbligo comunicativo non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP, come nel caso dei contribuenti che, nel periodo di riferimento, non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva. L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione.
Regime sanzionatorio
Come previsto dall'art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997, l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
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Umberto Terzuolo
- Dottore CommercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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