Nella rosa di agevolazioni al lavoro introdotte dal DL 60/2024, l'articolo 22 ripropone l'esonero contributivo per l'assunzione di giovani.
Una misura molto importante atteso che, dopo l'applicazione nel triennio 2020 – 2023 dell'esonero previsto dalla legge 178/2020 riproposto dalla legge n. 197/2022, le assunzioni di giovani dal 1° gennaio 2024 consentono esclusivamente l'accesso ai benefici previsti dall'incentivo parziale strutturale di cui all'articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge n. 205/2017.
Il DL 60/2024 – c.d. Decreto Coesione, con le medesime finalità dei provvedimenti che si sono occupati della materia in precedenza, ovvero l'incremento dell'occupazione giovanile stabile, introduce un esonero contributivo per le assunzioni dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025.
Le differenze con gli esoneri precedenti
Va in prima battuta puntualizzato che la nuova misura agevolativa presenta alcune differenze rispetto a quelle che lo hanno preceduto, nonché all'esonero parziale strutturale previsto dalla legge n. 205/2017, come si vedrà dall'esame che segue.
Innanzitutto, la durata dell'incentivo è, al massimo, di 24 mesi.
Durante tale periodo il datore di lavoro privato ha diritto all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Se il contratto di lavoro è stipulato con sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il limite massimo dell'esonero è pari a 650 euro su base mensile.
Resta in ogni caso ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Tipologie contrattuali
L'esonero si applica nel caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, escluso quello di apprendistato e quelli con qualifica di dirigente, nonché nell'ipotesi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.
Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
Requisiti del lavoratore
All'atto dell'assunzione o della trasformazione del contratto incentivati, il giovane non deve aver compiuto il trentacinquesimo anno di età e non essere stato mai occupato a tempo indeterminato.
L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Utilizzo parziale dell'esonero
Il comma 4 dell'articolo 22 disciplina l'ipotesi di utilizzo dell'esonero contributivo da parte di un datore di lavoro per una durata inferiore a quella massima, cioè per un periodo inferiore a 24 mesi, ricalcando quanto già previsto dalle disposizioni agevolativa per i giovani già citate in precedenza.
In particolare, in tal caso è previsto che l'esonero spetta anche con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.
Si ritiene che, come le disposizioni previste da precedenti provvedimenti, l'esonero spetta per il residuo periodo utile non utilizzato dal precedente datore di lavoro, come si desume dal successivo comma 6 che disciplina l'ipotesi della revoca.
Tale disposizione prevede, infatti, che la revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.
Condizioni e revoca
Quanto alle condizioni, oltre all'applicazione delle regole generali di cui all'art. 31 D.Lgs. 150/2015, che, come è noto, sono applicabili a tutte le agevolazioni relative alle assunzioni, vengono tipizzate alcune condizioni specifiche riguardanti l'incentivo di cui ci si sta occupando.
Invero, le condizioni sono analoghe a quelle già previste da altre disposizioni analoghe e riguardano l'assenza di licenziamenti economici nei sei mesi precedenti.
In particolare, è previsto che l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 223/91, nella medesima unità produttiva.
Inoltre, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore agevolato assunto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, produce la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Alle condizioni già indicate si aggiungono quelle previste dal legislatore nazionale in materia di fruizione dell'esonero (art. 1, commi 1175, 1175-bis e 1176 della legge n. 296/2006) nonché quelle comunitarie previste dal regime di autorizzazione concesso (v. infra).
Cumulo
L'esonero in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
È espressamente previsto, invece, che è compatibile con la super deduzione del costo del lavoro di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 216/2023 (maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni applicabile per il solo periodo d'imposta 2024).
Una previsione (e complicazione operativa) di cui tenere conto è quella che prevede che disciplina il calcolo degli acconti ai fini delle imposte sui redditi dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027.
Il comma 9 dell'articolo 22 prevede, in particolare, che per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero, nella determinazione degli acconti, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.
Procedura
Per l'accesso al beneficio è necessario procedere alla consueta richiesta all'Inps che verificherà la disponibilità delle risorse prima di autorizzare la fruizione.
A tal fine, il comma 8 prevede il riconoscimento dei benefici contributivi nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027
Va tenuto conto che all'onere finanziario suddetto si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.
Attuazione
Per l'attuazione della misura agevolativa è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Aiuto di Stato e autorizzazione
In ogni caso, va tenuto conto che l'esonero costituisce aiuto di Stato.
Il comma 11 prevede pertanto che l'efficacia è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.