giovedì 09/05/2024 • 15:21
In tema di riscossione, la Corte Costituzionale con l'ordinanza del 9 maggio 2024 n. 81 ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito di cui all'art. 12 c. 4-bis DPR 602/73.
redazione Memento
Con ordinanza del 1° giugno 2023, il Giudice di pace di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,24,77,111,113 e 117 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, PDR 602/73 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come aggiunto dall'art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili).
La norma prevede che «[l]'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Il giudice a quo riferisce che dette questioni sono sorte nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione promosso ai sensi dell'art. 615 del codice di procedura civile, con atto di citazione con il quale il contribuente assumeva di avere appreso, consultando l'estratto di ruolo, dell'esistenza di quattro cartelle di pagamento non pagate a proprio carico, con indicate le relative date di notifica, ma in realtà «mai giunte alla sua conoscenza o comunque affette da vizi insanabili», aventi ad oggetto sanzioni «per Violazioni del Codice della Strada».
Il rimettente ritiene, in particolare, che «la questione assuma grande rilievo sia per il cospicuo contenzioso pendente […] sia per le perplessità che sorgono alla luce della soluzione suggerita dalla Suprema Corte a SS.UU. in ordine all'efficacia retroattiva di una norma emanata a mezzo decretazione d'urgenza».
La non manifesta infondatezza
Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo ritiene che vi sarebbe:
Secondo il rimettente la norma censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 117 Cost., in quanto «sorgono dubbi in ordine alla adozione di misure urgenti di giustizia tributaria in assenza di legge delega a mezzo di Decreto Legge», sicché «il comma 4-bis aggiunto all'articolo 12 D.P.R. 602/1973 appare illegittimo per essere stato introdotto incostituzionalmente a mezzo decretazione d'urgenza».
L'ordinanza della Corte
La Corte Costituzionale, con l'ordinanza del 9 maggio 2024 n. 81, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, PDR 602/73 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevate, in riferimento agli artt. 3,24,77,111,113 e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano, considerato che:
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