mercoledì 24/04/2024 • 15:03
Il CNDCEC, con diversi Pronto Ordini, si è pronunciato in tema di incompatibilità tra la professione di commercialista e altre attività. Il commercialista può esercitare anche la professione di consulente finanziario?
redazione Memento
Attività d'impresa e locazione breve (Pronto Ordini 25/2024)
La locazione breve di più di quattro appartamenti può assumere rilievo ai fini dell'incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la stessa configuri attività di impresa. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2082 c.c. “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”.
Al riguardo, si evidenzia che l'art. 1, co. 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) riconosce il regime fiscale della c.d. locazione breve esclusivamente nel caso in cui il contribuente destini a tale finalità non più di quattro appartamenti nel periodo d'imposta.
Nel caso in cui tale limite venga superato, l'attività esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile, anche quando svolta per il tramite di intermediari. Ne discende che, salvo l'eventuale superamento della presunzione di svolgimento dell'attività in forma imprenditoriale, la stessa debba ritenersi incompatibile con lo svolgimento dell'attività di Dottore Commercialista e/o di Esperto Contabile.
Consulenti finanziari e agenti (Pronto Ordini 22/2024)
Con il Pronto Ordine in oggetto, il CNDCEC ha formulato i seguenti quesiti aventi ad oggetto:
Quanto al primo quesito, secondo il CNDCEC l'attività di consulente finanziario, non essendo riconducibile all’attività di promotore finanziario/consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, è compatibile con l’esercizio della professione di commercialista.
Quanto al secondo quesito, secondo il CNDCEC, in caso di iscrizione all'albo tenuto dall'Organismo Agenti e Mediatori (OAM) come agente in attività finanziaria, sussistendo una causa di incompatibilità, l'iscritto non possa restare iscritto nell'albo, ma possa richiedere il trasferimento all'elenco speciale.
Procacciatori d'affari (Pronto Ordini 8/2024)
L'art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti”.
A tal proposito le “Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005” hanno chiarito che la predetta norma stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e lo svolgimento di attività di intermediazione e di mediatore con una formulazione letterale così ampia e generica da ricomprendere qualsiasi attività di intermediazione e ogni figura di mediatore.
Vi rientra evidentemente anche l'attività del procacciatore d'affari che, di conseguenza, non è compatibile con l'iscrizione nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Agrotecnici (Pronto Ordini 4/2024)
Rispondendo al quesito posto da un tirocinante, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati – sebbene con riferimento ad altro albo professionale (quello degli Architetti) – ha affermato che non esistono incompatibilità nella “duplice” iscrizione a due Albi diversi, quindi è possibile la contemporanea iscrizione all'Albo degli Agrotecnici e degli agrotecnici laureati e a quello degli Architetti. In conclusione, l'art. 7 della L. 251/1986 non prevede limitazioni all'esercizio di altra professione da parte degli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e pertanto si ritiene che il contestuale esercizio della professione di Dottore Commercialista e/o di Esperto Contabile non dia luogo ad alcuna situazione di incompatibilità.
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