sabato 06/04/2024 • 06:00
Le ultime due Manovre hanno previsto la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per i premi di risultato al 5% per gli anni 2023 e 2024. Si analizzano le indicazioni fornite dalle istruzioni ministeriali del Modello 730/2024 da seguire per una corretta gestione del premio di risultato in sede di redazione del Modello 730.
La tassazione sostitutiva dei premi di risultato
L'articolo 1, commi da 182 a 189, Legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016) prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10% sui “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188”, ovvero con il decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 25 marzo 2016.
Per i premi e le somme erogati negli anni 2023 e 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva, di cui al comma 182, è ridotta al 5%, come disposto dall'articolo 1, comma 63, della legge di bilancio 2023 e dall’articolo 1, comma 18, della legge di bilancio 2024.
Si può fruire del regime agevolativo previsto per le somme percepite per premi di risultato solo se sono stati stipulati contratti collettivi di secondo livello che, entro trenta giorni dalla stipula, sono stati depositati telematicamente presso la competente Direzione territoriale del lavoro. L'erogazione del premio di risultato deve avvenire in esecuzione di quanto previsto dai citati contratti aziendali o territoriali nei quali le parti individuino i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali commisurare la corresponsione dei premi di risultato di ammontare variabile.
Per godere della tassazione agevolata del premio di risultato occorre, altresì, che alla fine del periodo definito congruo dall'accordo collettivo si possa misurare un incremento di almeno uno degli indicatori prescelti e che l'accordo di secondo livello sia stato sottoscritto in un momento in cui era incerto il raggiungimento di tale incrementalità.
Il modello 730 e la gestione dei premi di risultato
Di seguito si esamineranno le indicazioni fornite dalle istruzioni ministeriali del modello 730/2024 da seguire al fine di una corretta gestione del premio di risultato in sede di redazione del modello 730.
La parte del modello dedicata ai premi di risultato (ed anche al welfare aziendale) è il quadro C, denominato “Redditi di lavoro dipendente e assimilati”, precisamente al Rigo C4 “Somme per premi di risultato e welfare aziendale”.
Tale rigo va compilato solo dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato per fruire della tassazione agevolata prevista per le somme percepite per premi di risultato e welfare aziendale.
Possono fruire della tassazione agevolata per le somme percepite per premi di risultato e welfare aziendale i lavoratori dipendenti che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa e che nell’anno d’imposta 2022 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro.
La tassazione agevolata può riguardare solamente i premi di risultato d’importo complessivamente non superiore a 3.000 euro (che troviamo inseriti con il codice 1 nei punti 571 e/o 591 della CU 2024).
Se l’azienda nel corso del 2023 ha coinvolto pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 591 della CU 2024) in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24 aprile 2017 e ancora vigenti, il limite per fruire della tassazione agevolata è di 4.000 euro.
Modello 730, modalità di erogazione dei premi di risultato e casi particolari
Le retribuzioni premiali possono essere erogate:
In generale l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta ed in tal caso risultano compilati i punti 572 e/o 592 “Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva” della CU 2024 e i punti 576 e/o 596 “Imposta sostitutiva” o 577 e/o 597 “Imposta sostitutiva sospesa”, tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore (in tal caso risultano compilati i punti 578 e/o 598).
Di conseguenza possono verificarsi le seguenti situazioni particolari:
1) il contribuente ha percepito compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è in possesso di più modelli CU tutti non conguagliati oppure è in possesso di modelli di CU non conguagliati e altri conguagliati. Il contribuente, pertanto, potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi occorre, quindi, procedere al conguaglio degli importi indicati nelle varie CU in possesso del contribuente in modo di assoggettare a tassazione ordinaria l’ammontare dei compensi percepiti che eccede il limite dei 3.000 euro (fino a 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).
2) il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di uno o più modelli CU 2024, nei quali in tutti o in parte risultano compilati i punti da 571 a 602 ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a tassazione agevolata in mancanza dei requisiti previsti. Si pensi al caso del lavoratore che nell’anno 2022 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 80.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore, in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti.
Premi di risultato: tassazione sostitutiva o ordinaria?
Si ricorda che al contribuente è data la facoltà di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest’ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:
a) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per premi di risultato ai quali il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva (punti 572, 576, 592 e 596 della CU 2024). In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d’acconto;
b) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 578 e/o 598 della CU 2024). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell’anno 2022 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 3.000 o 4.000 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l’imposta sostitutiva del 5 per cento.
Con riferimento a tale scelta tra tassazione ordinaria o sostitutiva vi sono al rigo C4 le colonne 7 (Tassazione ordinaria) e 8 (Tassazione sostitutiva). Tali colonne sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe. È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla. Se risultano compilate le sole colonne 1, 5 e/o 6, le colonne 7 e 8 possono non essere compilate.
La compilazione del rigo C4 del modello 730 del 2024
Le istruzioni precisano che la compilazione del rigo C4 delle somme percepite per premi di risultato è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del trattamento integrativo di cui al rigo C14. Pertanto, il presente rigo va sempre compilato in presenza di una CU 2024 nella quale risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 579. Se nella CU 2024 risultano compilati anche i punti da 591 a 602 occorrerà compilare un secondo rigo C4 utilizzando un ulteriore modulo del quadro C.
N.B. In presenza di più modelli di CU non conguagliati o di modelli di CU non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le CU in possesso del contribuente. Occorre compilare più di un modulo anche nel caso in cui nella CU sono compilati i punti da 591 a 602. |
Colonna 1 (Codice): riportare il codice indicato nel punto 571 (o 591) della CU 2024.
Nella Certificazione Unica è riportato:
Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): indicare l’importo risultante dal punto 578 (o 598) della CU 2024.
Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): indicare l’importo risultante dal punto 572 (o 592) della CU 2024.
Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): indicare l’importo risultante dal punto 576 (o 596) della CU 2024.
Colonna 5 (Benefit): indicare l’importo risultante dal punto 573 (o 593) della CU 2024.
Colonna 6 (Benefit a tassazione ordinaria): indicare l’importo risultante dal punto 579 e/o 599 della CU 2024.
Come già detto, vi sono le colonne 7 (Tassazione ordinaria) e 8 (Tassazione sostitutiva).
N.B. In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato va effettuato solo sul primo modulo compilato. |
Si ricorda che il datore di lavoro assoggetta i premi a imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per l’applicazione della tassazione ordinaria oppure nel caso in cui abbia verificato che quest’ultima sia più favorevole.
Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, si dovrà procedere come segue:
Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, si dovrà procedere come segue:
Infine, la colonna 9 denominata “assenza requisiti” deve essere barrata nel caso si fosse tenuti a richiedere l’applicazione della tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina esaminata.
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Giuseppe Buscema
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