venerdì 22/03/2024 • 15:19
Per i lavoratori occupati per la prima volta successivamente al 2007, anche i contributi versati a favore dei figli a carico per la partecipazione a un fondo di previdenza complementare concorrono alla determinazione del plafond di deducibilità dal proprio reddito complessivo.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito concernente l'applicabilità del regime di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare (dai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007: art. 8, c. 6, D.Lgs. 252/2005) nel caso di versamento di contributi a favore dei soggetti fiscalmente a carico.
Il caso di specie
Il lavoratore che ha promosso l'interpello:
I soggetti di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi 5 anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, hanno effettuato versamenti di contributi per un importo inferiore a € 5.164,57 (limite massimo annuale di deduzione dei contributi versati) possono conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali e utilizzare il ''plafond'' così accumulato a partire dal 6° anno, entro i 20 anni successivi di partecipazione a forme di previdenza complementare (art. 8, c. 6, D.Lgs. 252/2005).
Ciò posto, si chiede se, ai fini della determinazione del ''plafond'', debbano essere considerati solo i contributi versati in relazione alla propria posizione contributiva oppure anche quelli versati alla forma di previdenza complementare cui sono iscritti i figli fiscalmente a carico.
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
Se nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari il lavoratore (di prima occupazione successiva al 2007), in aggiunta ai contributi versati per la propria posizione, abbia versato anche contributi per i familiari a carico (per consentire la loro adesione alle forme di previdenza complementare), che ha dedotto dal proprio reddito complessivo, anche tali contributi concorrono alla determinazione dell'ulteriore plafond di deducibilità.
Il predetto plafond potrà essere utilizzato dal 6° anno di adesione alla forma pensionistica complementare del lavoratore di prima occupazione e fino al 25° anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati alle forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di € 5.164,57 e fino a concorrenza di € 2.582,29 annui (per un totale massimo di € 7.746,86).
Nel caso in esame, ai fini della determinazione dell'ulteriore plafond di deducibilità, si devono considerare i contributi versati per la partecipazione al lavoratore alla forma pensionistica complementare, dedotti dal 2019 al 2023, nonché quelli versati per la partecipazione alle predette forme pensionistiche dei figli a carico, dedotti dal proprio reddito complessivo nel 2022 e 2023.
Il plafond accumulato nei primi 5 anni di partecipazione (2019/2023) potrà essere utilizzando dall'Istante a partire dal 2024 nei limiti sopra specificati.
Fonte: Risp. AE 22 marzo 2024 n. 76
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