lunedì 25/03/2024 • 06:00
L'operatore può richiedere il trattamento di origine preferenziale anche dopo l'importazione, in presenza di errori meramente formali nella dichiarazione, purché sia successivamente fornita una valida prova dell'origine delle merci importate.
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Il diritto all'applicazione del dazio preferenziale deve essere riconosciuto anche laddove taluni adempimenti procedurali non siano stati assolti secondo la consueta scansione temporale, qualora sussista la produzione di una valida prova di origine preferenziale, volta a dimostrare che i prodotti hanno tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento per essere considerati di tale origine (CGT I Milano, 24 marzo 2023, n. 1045).
L'origine preferenziale delle merci
I giudici milanesi si sono pronunciati in merito alla corretta applicazione delle regole di origine preferenziale su prodotti importati dal Giappone, per i quali l'operatore non aveva richiesto l'applicazione dell'agevolazione daziaria all'atto di immissione in libera pratica.
Nello specifico, l'operatore non aveva fornito il documento necessario per usufruire di tale agevolazione, ossia la fattura contenente l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore, che comprovasse l'origine giapponese delle merci importate. Tale omissione lo aveva privato della possibilità di usufruire del diritto dell'esenzione dai dazi doganali. Avvedutosi dell'errore, l'importatore ha presentato istanza di revisione e di rimbor...
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