mercoledì 06/03/2024 • 16:51
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 6 marzo 2024 n. 61, ha chiarito che allo spostamento e all'interramento della linea telefonica si applica l'aliquota IVA del 10%.
redazione Memento
Con la risposta n. 61 del 6 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi in cui lo spostamento e l'interramento della linea telefonica contempli la realizzazione di cavedotti interrati, vale a dire delle condutture adibite al passaggio di cavi ottici, e al trasporto di dati per la rete telefonica generale (di cui all'art. 16 c. 7 bis DPR 380/2001) si applica l'aliquota IVA del 10%. L'aliquota 10% non si applica se gli interventi si limitano al mero spostamento e interramento di cavedotti già esistenti, in quanto tale ipotesi non costituirebbe ''realizzazione'' dell'opera di urbanizzazione.
Opere di urbanizzazione
Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, tassativamente elencate nell'art. 4 L. 847/64, integrato dall'art. 44 L. 865/71, si applica l'aliquota IVA del 10% (num. 127quinquies Tabella A Parte terza allegata al DPR 633/72). La stessa aliquota è prevista per le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127 quinquies.
Le disposizioni a cui occorre attualmente riferirsi relativamente alla qualificazione e delle opere e degli interventi in materia edilizia sono contenute DPR 380/2001, recante il Testo Unico Edilizia. In particolare, l'art. 16 c. 7 DPR 380/2001 dispone che gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
Reti pubbliche di comunicazione
Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86 c. 3 D.Lgs. 259/2003); lo stesso vale per cavedi multiservizi e i cavedotti per il passaggio di reti telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni (art. 16 c. 7 bis DPR 380/2001).
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata all'istanza, risulta che il Comune ha affidato, mediante un contratto di appalto, alla Società l'esecuzione dei lavori per l'interramento e lo spostamento degli impianti fissi della linea telefonica in corrispondenza del tratto stradale interessato dai lavori di riqualificazione affidati all'Ente Gestore attraverso un contratto di appalto distinto e autonomo rispetto a quello stipulato con la Società. L'aliquota IVA del 10% sarà applicabile se i lavori di interramento rientreranno tra le opere di urbanizzazione.
Fonte: Risp. AE 6 marzo 2024 n. 61
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