lunedì 12/02/2024 • 17:42
L’INPGI ha comunicato, con Circ. 7 febbraio 2024 n. 3, la rivalutazione delle pensioni e l’aggiornamento dei valori delle prestazioni previdenziali e assistenziali per il 2024, a seguito della pubblicazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
redazione Memento
L'INPGI, con Circ. 7 febbraio 2024 n. 3, ha provveduto alla rivalutazione delle pensioni ed all'aggiornamento dei valori delle prestazioni previdenziali ed assistenziali per l'anno 2024 a seguito dell'indicazione ISTAT nuovo indice medio di variazione dei prezzi al consumo tra il 2022 ed il 2023 nella misura del + 5,4 %.
Perequazione pensioni
Con il rateo di pensione di gennaio 2024, l'INPGI ha provveduto ad applicare a tutti i trattamenti pensionistici pagati direttamente dall'INPGI in essere al 31 dicembre 2023 una rivalutazione pari a + 5,4 %.
Le quote di pensione INPGI liquidate in cumulo ed in totalizzazione con altri enti sono, invece, rivalutate direttamente dall'INPS.
Soglia minima pensione anticipata
Per gli iscritti all'INPGI il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del sessantaseiesimo anno di età, a condizione che risultino versati e attribuiti in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva. Il diritto alla pensione può essere anticipato a 63 anni con almeno 20 anni di contribuzione o, indipendentemente dall'età, al perfezionamento di 40 anni di contribuzione, a condizione che l'ammontare della pensione risulti non inferiore ad una soglia pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.
Nell'anno 2024 l'assegno sociale INPS è annualmente pari a 6.947,33 euro, di conseguenza, per l'attribuzione della pensione prima dei 66 anni è necessario che il trattamento maturato risulti almeno pari a 10.420,99 euro lordi annui.
Trattamenti pensionistici ai superstiti
I trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario.
Per la cumulabilità, sono da valutare tutti i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
DISCOLL
Maternità
Alle libere professioniste e categorie assimilate iscritte all'INPGI è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.
L'indennità è corrisposta in misura pari all'80% di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento.
Indennità degenza ospedaliera
In caso di ricovero ospedaliero ai co.co.co. non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, spetta un'indennità per un massimo di 180 giorni nell'anno solare per ogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal SSN.
Indennità di malattia
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