lunedì 12/02/2024 • 16:22
Con Circ. 12 febbraio 2024 n. 2, la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro ha illustrato le principali modifiche apportate allo Statuto dei diritti del contribuente a seguito della Legge delega di Riforma fiscale.
redazione Memento
Nell'ambito della legge delega di riforma fiscale, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 219/2023, che reca la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla L. 212/2000, quale legge generale tributaria. Con Circ. 12 febbraio 2024 n. 2, la Fondazione Studi del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha illustrato le principali modifiche introdotte dal D.Lgs. 219/2023, con riferimento diretto agli articoli dello Statuto del Contribuente.
Sono state apportate significative modifiche a numerose disposizioni statutarie, divenute ormai inadeguate a causa dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell'Unione Europea e della Corte europea dei diritti dell'Uomo, nonché di alcune interpretazioni restrittive adottate dalla giurisprudenza nazionale.
Si riportano di seguito le principali modifiche.
Princìpi generali
Viene introdotta una norma di carattere generale volta a garantire che le disposizioni si conformino:
Il principio del contraddittorio
L'art. 1 c. 1 lett. e D.Lgs. 219/2023 introduce il principio del diritto al contraddittorio, con la previsione di un nuovo art. 6-bis nello Statuto del Contribuente.
Il comma 1 del nuovo articolo stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria (per tali intendendosi i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi) siano preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
Il comma 2 esclude il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Chiarezza e motivazione degli atti
L'obbligo di motivazione è circoscritto ai soli atti dell'Amministrazione finanziaria autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria (vale a dire i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi).
Divieto di bis in idem nel procedimento tributario
Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto che l'Amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
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