venerdì 02/02/2024 • 15:09
L'Agenzia delle Entrate, nell'evento della stampa specializzata il 1° febbraio 2024, ha fornito risposte in tema di rottamazione quater e procedimento di adesione.
redazione Memento
Nel corso di un evento organizzato dalla stampa specializzata il 1° febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito risposte in tema di rottamazione quater e procedimento di adesione, di seguito riportate nel dettaglio.
Rottamazione quater
L'art. 1 c. 231 e s. L. 197/2022 non impedisce l'adesione alla rottamazione quater per i debiti per i quali si era verificata la decadenza da una precedente dilazione. Esso, inoltre, non preclude ai debitori incorsi nell'inefficacia della rottamazione quater l'accesso alla rateazione di cui all'art. 19 DPR 602/73.
Al riguardo, tuttavia, si evidenzia che in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 8 rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il carico non può essere nuovamente rateizzato (art. 19 c. 3 lett. c DPR 602/73). Ne deriva che, qualora il debitore incorra nell'inefficacia della rottamazione quater relativamente a debiti per i quali era decaduto da una dilazione richiesta a decorrere dal 16 luglio 2022, non può nuovamente rateizzare tali debiti, ma per effetto non dell'inefficacia della definizione, bensì della decadenza dalla vecchia dilazione.
Viceversa, ai sensi dell'art. 15 bis c. 3 DL 50/2022, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate anteriormente alla data del 16 luglio 2022, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate.
Adesione, ricorso e sospensione
Nel corso del procedimento di adesione con l'Agenzia, viene redatto verbale negativo al 70° giorno dei 90 totali di sospensione (previsti dall'art. 6 c. 3 D.Lgs. 218/97). Se sono già decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto (ultimo giorno utile ai sensi dell'art. 21 c. 1 D.Lgs. 546/92), il contribuente ha ancora a disposizione 20 giorni entro cui proporre ricorso.
Adesione, conclusione negativa e pagamento
Al termine del procedimento di adesione conclusosi negativamente, il contribuente può pagare il giorno precedente alla scadenza dei 150 giorni (60+90) le sanzioni ridotte (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 472/97) e impugnare la sola pretesa (cfr anche Circ. AE 19 giugno 2012 n. 25/E par. 9.3).
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