lunedì 29/01/2024 • 15:27
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 21 del 29 gennaio 2024, ha riconosciuto come redditi pensionistici quelli derivanti da un “merchant navy fund” britannico, in quanto sussiste un collegamento con la precedente attività lavorativa e un requisito anagrafico.
redazione Memento
Con la risposta n. 21 del 29 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando sussiste un collegamento con una precedente attività lavorativa nonché il diritto a percepire i proventi al raggiungimento di una determinata età pensionabile, lo schema rientra tra quelli pensionistici anche ai fini delle imposte sui redditi in Italia, considerata la finalità previdenziale della prestazione, volta a garantire al lavoratore dipendente una pensione integrativa nella forma di rendita e/o di capitale della pensione obbligatoria. L'adesione a uno schema di questo tipo rientra tra i redditi da pensione e permette l'esercizio dell'opzione ai fini dell'imposta sostitutiva dall'anno d'imposta di trasferimento della residenza.
Si ricorda che le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'art. 49 c. 2 lett. a) (pensioni di ogni genere e assegni a essi equiparati), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al DL 189/2016 conv. in L. 229/2016 o in uno dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'art. 165 c. 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione (art. 24 ter DPR 917/86).
L'opzione può essere esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. L'opzione è valida per i primi 9 periodi d'imposta successivi a quello in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale, anno in cui l'opzione diviene efficace; deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.
Nel caso di specie, nel Regno Unito è stato istituito il ''Merchant Navy Fund'', fondo pensione per gli ufficiali, finalizzato, all'erogazione di pensioni per gli ufficiali al momento del pensionamento all'età della pensione normale e al momento del pensionamento all'età della pensione normale e di rendite per le loro vedove e i loro figli, con la facoltà per gli Amministratori di estendere le qualifiche per l'adesione ad altri Ufficiali o ad altre categorie di persone. Il fondo è soggetto alla vigilanza dell'ente pubblico britannico deputato al controllo del corretto funzionamento degli schemi pensionistici promossi dai datori di lavoro (The Pensions Regulator). Le prestazioni sono erogate in ragione del versamento di contributi da parte del datore di lavoro e parte dell'iscritto durante gli anni in cui lo stesso prestava la propria attività lavorativa. Come chiarito dall'AE, il collegamento con la precedente attività lavorativa e il requisito anagrafico riconducono gli schemi in esame a quelli pensionistici anche ai fini delle imposte sui redditi in Italia ed è possibile esercitare l'opzione di cui all'art. 24 ter.
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