giovedì 25/01/2024 • 06:00
Dal 1° luglio 2024, le operazioni effettuate dagli enti non commerciali di tipo associativo saranno esenti IVA e, in parte, imponibili. Dal 1° gennaio 2024, invece, il regime IVA forfettario è esteso anche nei confronti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con ricavi annui non superiori a 65.000 euro.
Enti associativi: novità dal 1° luglio 2024
In relazione ad alcune operazioni degli enti non commerciali di tipo associativo, ad oggi classificate tra quelle escluse dall'applicazione dell'IVA sulla base dell'art. 4 c. 4-8 DPR 633/72, a partire dal 1° luglio 2024 ed a seguito delle modifiche operate su tale norma dall'art. 5 c. 15-quater L. 215/2021 (la cui entrata in vigore è stata da ultimo posticipata a tale data dal DL 51/2023), tali operazioni transiteranno tra quelle esenti e, in parte, tra quelle imponibili.
Il comma 15-quater richiamato è intervenuto sul DPR 633/72 all'art. 4 (modificando i commi 4 e 5 ed abrogando i commi 6, 7 e 8) ed all'art. 10 (aggiungendo i commi 4, 5 e 6).
A regime (1° luglio) transiteranno tra le esenzioni:
Tali operazioni potranno rientrare, a regime, tra le esenzioni IVA ai sensi dei nuovi c. 4 e 5 dell'art. 10 DPR 633/72, alla triplice condizione, in capo alle associazioni, di “non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA”, di “non distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge”, e di conformarsi “alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata”, o a quelle “previste dal codice del Terzo Settore”:
A regime, quindi, per quelle operazioni oggetto del passaggio dal campo di esclusione a quello di esenzione, vi sarà un oggettivo aggravio in termini di adempimenti contabili formali di cui al Titolo II del DPR 633/72 in termini di fatturazione, registrazione, trasmissione dei corrispettivi, comunicazione delle liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale delle operazioni, a meno di opzione per la dispensa degli adempimenti di cui all'art. 36-bis DPR 633/72 (v. anche Circ. 5/E/2022).
Le novità dal 2024 per il regime IVA forfettario
A latere del rinvio al 1° luglio di cui in commento, va altresì riferita la novità, a regime dall'1.1.2024, relativa all'estensione del regime IVA forfettario, introdotto dalla L. 190/2014, anche nei confronti delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi annui non superiori a 65.000 euro (v. anche la Circ. 32/E 2023).
Per tali enti, il comma 15-quinquies dell'art. 5 DL 146/2021 (introdotto in sede di conversione dalla L. 215/2021), la cui naturale entrata in vigore al 21/12/2021 era stata anch'essa posticipata dal c. 683 dell'art. 1 L. 234/2021 per entrare in vigore l'1.1.2024 (e non ulteriormente posticipata dal DL 51/2023), ha disposto che “In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale” di cui all'art. 1 c. 58-63 L. 190/2014.
In tal modo è stato esteso a tali enti l'applicazione del regime IVA c.d. forfettario, anticipando di fatto l'applicazione dell'art. 86 D.Lgs. 117/2017 (Regime forfettario per le attività commerciali svolte APS e dalle ODV), istitutivo del Codice del Terzo Settore, con cui è stata riordinata la complessiva disciplina civilistica e fiscale unitamente alla definizione degli enti che ne fanno parte.
Ai sensi dell'art. 86 D.Lgs. 117/2017, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE, le APS e le ODV, una volta optato per il regime forfettario:
Tali enti inoltre:
Per tali operazioni è escluso il diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sulle operazioni passive (a monte), in assenza di rivalsa sulle operazioni attive (a valle).
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