martedì 16/01/2024 • 15:08
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 9 del 16 gennaio 2024, ha chiarito che la somministrazione di acqua, nell'ambito di un contratto SII, è una prestazione di servizi e non una cessione di beni.
redazione Memento
Con la risposta n. 9 del 16 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la somministrazione di acqua, nell'ambito di un contratto SII (gestione del servizio idrico integrato), è una prestazione di servizi e non una cessione di beni. Nel dettaglio: - il momento di effettuazione della stessa è individuato dall'art. 6 c. 3 DPR 633/72, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo;
- ove territorialmente rilevante in Italia, è imponibile ad IVA;
- la territorialità dell'operazione è individuata dall'art. 7ter DPR 633/72.
Si ricorda che il SII è un servizio pubblico in quanto costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie (art. 141 c. 2 D.Lgs. 152/2006).
Circa le prestazioni di servizi effettuate nel caso di specie, che nel caso di specie ricomprendono, oltre alla somministrazione di acqua, anche il collettamento e la depurazione delle acque reflue, per stabilire lo status del committente (privato consumatore o soggetto passivo IVA extra UE), è stato chiarito che il gestore unico e la sua stabile organizzazione possono fare riferimento alle indicazioni contenute nella Circ. AE 29 luglio 2011 n. 37/E in merito alla metodologia probatoria e alla Circ. AE 27 ottobre 2023 n. 30/E in merito all'individuazione dello status della controparte. In particolare, secondo quest'ultima circolare, resta inteso che il prestatore, nell'utilizzo dell'ordinaria diligenza cui è sempre tenuto deve applicare, ove possibile, le disposizioni di cui agli artt. da 10 a 13bis nonché 17 e 18 del Reg. UE 282/2011.
Se, nonostante tutto ciò, il prestatore italiano non riesce ad avere contezza in maniera incontrovertibile della soggettività passiva del committente extraUE, la prestazione di servizi si considera resa a un privato e quindi imponibile ad IVA in Italia ai sensi dell'art. 7ter DPR 633/72.
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