venerdì 05/01/2024 • 06:00
Il modello della dichiarazione IVA, per l'anno 2024, è stato aggiornato con le recenti novità, tra cui spiccano le rimodulazioni dei quadri VE (operazioni attive e determinazione del volume d'affari) e VF (operazioni passive ed IVA ammessa in detrazione).
Tra le novità contenute nel nuovo modello di dichiarazione IVA 2024, relativo all'anno di imposta 2023, troviamo:
Prospetto IVA 26/PR
Tra le novità vi sono:
Termini di presentazione
La dichiarazione IVA 2024, riguardante l'anno 2023, dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 aprile 2024 (art. 8 DPR 322/98).
Se la dichiarazione sarà presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine, risulterà valida, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa. Se la dichiarazione sarà presentata con ritardo superiore ai 90 giorni, si considererà omessa, ma costituirà titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.
Modalità di presentazione
Per quanto concerne la trasmissione della dichiarazione, questa dovrà avvenire tassativamente per via telematica all'Agenzia:
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate e la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.
Versamenti e rateizzazioni
L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale dev'essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno, nel caso in cui l'importo superi euro 10,33 (10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuatati in dichiarazione).
Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 241/97. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall'art. 17 c. 1 primo periodo DPR 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell'IVA versando l'imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17 c. 1 primo periodo DPR 435/2001).
Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.
Riepilogando, il soggetto IVA può versare in unica soluzione:
È, in ogni caso, possibile avvalersi dell'ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell'art. 17 DPR 435/2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).
Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/97, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37 c. 11-bis DL 223/2006).
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Con comunicato stampa del 22 dicembre 2023, l'Agenzia delle Entrate informa di aver pubblicato le bozze dei modelli 2024 con le relative istruzioni.
redazione Memento
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