lunedì 18/12/2023 • 16:38
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 428485 del 18 dicembre 2023, ha stabilito le modalità di riconoscimento, fruizione e cessione del bonus fusione per le fondazioni bancarie.
redazione Memento
Con il provvedimento n. 428485 del 18 dicembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito i termini, le modalità e le procedure applicative del bonus riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni in denaro promesse nei relativi progetti di fusione, effettuate a favore dei territori di operatività delle fondazioni incorporate che versano in gravi difficoltà.
Si ricorda che il bonus (di cui all'art. 1 c. 396-401 L. 197/2022), consiste in un credito d'imposta pari al 75% delle erogazioni in denaro effettuate dalle incorporanti, da utilizzare in compensazione; esso sarà assegnato fino a esaurimento dei fondi (6 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027). Il bonus, inoltre, è anche cedibile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi.
Modalità di riconoscimento
Le fondazioni incorporanti comunicano all'Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI), entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, le delibere d'impegno ad effettuare le erogazioni.
Nei 30 giorni successivi al termine del 31 dicembre, l'ACRI comunica all'AE l'elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, con i relativi codici fiscali e importi.
Dopo 30 giorni dal ricevimento della lista, l'AE, secondo l'ordine comunicato dall'ACRI e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, informa, con apposito provvedimento, l'ammontare esatto del credito d'imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI.
Entro 60 giorni dalla comunicazione di riconoscimento del bonus, le incorporanti beneficiarie effettuano le erogazioni previste nelle delibere d'impegno e trasmettono, contestualmente, copia della relativa documentazione bancaria all'ACRI.
Nei successivi 15 giorni, l'ACRI, con modalità telematiche concordate, invia all'AE l'elenco delle fondazioni che hanno versato, rispettando l'impegno preso.
Modalità di fruizione
Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel quale è avvenuto il riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, nei quali il credito è utilizzato.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è stato riconosciuto, presentando il Mod. F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'AE. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare concesso, il relativo Mod. F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il Mod. F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici messi a disposizione dall'AE.
Modalità di cessione
In alternativa all'utilizzo in compensazione, le fondazioni incorporanti che hanno ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta possono cedere i relativi crediti, anche parzialmente, ad intermediari bancari, finanziari e assicurativi, senza facoltà di ulteriore cessione.
La comunicazione della cessione del credito, a cura del cedente, avviene esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet AE, a decorrere dalla data che sarà resa nota con avviso pubblicato sullo stesso sito.
I cessionari utilizzano i crediti d'imposta, secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura degli stessi cessionari con le stesse modalità appena descritte.
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