giovedì 30/11/2023 • 06:00
La Manovra 2024 prevede un nuovo rinvio alla deduzione di svalutazioni e perdite su crediti per intermediari finanziari e assicurazioni. La normativa comporta la necessità di rimodulare in bilancio lo stanziamento delle imposte differite attive legate alle differenze temporanee che si generano per effetto della discrasia tra la normativa civilistica e quella fiscale.
La normativa di riferimento
A partire dal periodo d'imposta 2015, ai sensi dell'art. 106 c. 3 TUIR, nei confronti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione, sono interamente deducibili ai fini IRES nell'esercizio di imputazione a conto economico (nonché ai fini IRAP):
In via transitoria, sia ai fini IRES che IRAP, per il primo periodo di applicazione della “nuova” disciplina (2015, per i soggetti “solari”), i sopra citati componenti reddituali sono risultati deducibili nel limite del 75% del loro ammontare.
L'eccedenza rispetto a questo limite (25%), nonché le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette relative ai suddetti crediti iscritte in bilancio fino al 2014, e non ancora dedotte in base alla precedente disciplina, risultavano deducibili per:
Quali sono le modifiche apportate alla normativa
L'art. 42 DL 17/2022 (convertito nella L. 34/2022) ha rettificato la disposizione che, come visto in precedenza, aveva originariamente previsto il differimento della deduzione della quota (12%) dell'ammontare delle svalutazioni e perdite su crediti relative al periodo d'imposta 2021 prevista, ai fini IRES e IRAP, a favore degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione (ex art. 16 c. 4-9 DL 83/2015) al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi. Per effetto di queste modifiche:
1) la deduzione dei componenti negativi relativi al periodo d'imposta 2022 è stata differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 ed ai tre successivi (per effetto di queste modifiche, la quota sospesa poteva essere dedotta in 4 esercizi, nella misura del 3% all'anno, dal periodo d'imposta 2023 al 2026);
2) la deduzione della quota del 10% relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018 (già differita al 2026 dall'art. 1 c. 1056 L. 145/2018) è stata:
Per effetto di queste modifiche, le quote pregresse ancora da dedurre delle perdite e svalutazioni potevano essere dedotte:
In questo contesto già di per sé molto articolato e certamente non lineare, l'articolo 11, comma 4, della Legge di bilancio 2024 prevede (ai fini IRES e IRAP):
Nella seguente tabella riepiloghiamo la situazione finale che si verrebbe a creare per effetto delle modifiche sopra citate (in corso di approvazione).
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
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Disciplina originaria (rinvio deduzione IRES e IRAP) – ex art. 1-6 c. 4-9 DL 83/2015 |
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5% |
8% |
10% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
5% |
100% |
|
|
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Modifiche dell'art. 1 c. 1056 L. 145/2018 |
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5% |
8% |
0% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
5% |
10% |
100% |
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|
Modifiche dell'art. 1 c. 712 L. 160/2019 |
|||||||||||||
5% |
8% |
0% |
0% |
12% |
12% |
15% |
15% |
15% |
8% |
10% |
100% |
|
|
Modifiche dell'art. 42 c. 1 DL 17/2022 |
|||||||||||||
5% |
8% |
0% |
0% |
12% |
12% |
8,3% |
18% |
18% |
11% |
7,7% |
100% |
|
|
Modifiche dell'art. 11, commi 4-5, della legge di bilancio 2024 (in corso di approvazione) |
|||||||||||||
5% |
8% |
0% |
0% |
12% |
12% |
8,3% |
18% |
17% |
11% |
4,7% |
2% |
2% |
100% |
Infine, con riferimento agli acconti, il comma 6 dell'articolo 11 in esame prevede:
Per effetto di quanto sopra, le nuove disposizioni saranno operative:
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